Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 543 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accertata inerzia giustifica la nomina del commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata negli interessi legali sull’importo del giudicato, con tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto, perché la misura compulsiva non si converta in indebita locupletazione del privato. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre alla condanna del Ministero all’erogazione del buono di complessivi € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo passa in giudicato per mancata impugnazione e viene notificato all’amministrazione il 23 giugno 2025 per l’esecuzione. Decorsi inutilmente i 120 giorni, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. L’azione è proposta nei termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., poiché il ricorrente agisce per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il titolo risulta definitivo, come da certificazione di cancelleria, e munito di attestazione di conformità; la notifica del 23 giugno 2025 ha fatto decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è fondato.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prova dell’adempimento da depositare esclusivamente mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t. Nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia entro un ulteriore termine di 60 giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Sul piano compulsivo, il Tribunale accoglie la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrandola agli interessi legali sull’importo del giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione. Alla relativa liquidazione provvede il commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.
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Nota della Redazione
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