Aspettativa per infermità del militare e transito nei ruoli civili: sospensione del periodo di comporto per 150 giorni (TAR Sardegna n. 581 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33, comma 8, d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 26 della legge n. 187/1976, allo stipendio e agli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, nel limite complessivo di due anni in un quinquennio di cui all’art. 912 d.lgs. n. 66/2010. La c.d. aspettativa speciale prevista dall’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, che garantisce al militare il trattamento economico in godimento durante il transito nei ruoli civili, è limitata al periodo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per pronunciarsi sull’istanza e comunque non oltre 150 giorni dalla sua presentazione; decorso tale termine, la particolare salvaguardia viene meno e riprende a decorrere il periodo di comporto dell’aspettativa per infermità, con applicazione delle relative decurtazioni stipendiali. Il recupero di somme è illegittimo se il militare, alla data del transito, non aveva ancora consumato i giorni di aspettativa retribuita.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e collocato in congedo assoluto, aveva presentato istanza di reimpiego nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Al momento dell’accertata inidoneità aveva fruito di 102 giorni di aspettativa per infermità e, alla data antecedente la sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile, di 455 giorni complessivi, vantando un residuo di 92 giornate con trattamento economico ridotto al 50%.
L’Amministrazione, richiamando la circolare Persomil n. 76956 del 2018, aveva interrotto l’erogazione stipendiale al decorso del 150° giorno dalla domanda di transito e aveva contestato al militare una posizione debitoria di € 7.907,65. Il ricorrente aveva impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990 e la violazione della normativa di settore sul trattamento economico in aspettativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna prende le mosse dal quadro normativo di riferimento, osservando che l’aspettativa per infermità temporanea è disciplinata dagli artt. 901 e ss. d.lgs. n. 66/2010 e che i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, ai sensi dell’art. 912 cod. ordinamento militare. Quanto al trattamento retributivo, l’art. 33, comma 8, d.lgs. n. 95/2017 rinvia espressamente all’art. 26 della legge n. 187/1976.
La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 2, comma 7, d.m. 18 aprile 2002, che pone il personale in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità, in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione sulla domanda di transito. Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, recepita nella circolare del 2018, l’aspettativa speciale opererebbe solo per 150 giorni, decorsi i quali il trattamento stipendiale andrebbe comunque interrotto.
Il Collegio ritiene erronea tale interpretazione. La circolare può ritenersi legittima solo nell’ipotesi in cui il militare abbia già consumato, prima della domanda di transito, tutti i giorni per i quali manteneva il diritto alla retribuzione, sia pure ridotta. Nel caso di specie, invece, il ricorrente vantava ancora un residuo di 92 giorni con retribuzione al 50%: non vi è stata alcuna indebita percezione, con conseguente illegittimità dell’azione di recupero. Il periodo di comporto resta sospeso per un massimo di 150 giorni dalla domanda di transito; decorso tale termine, cessa la particolare salvaguardia economica e riprendono a decorrere le tempistiche proprie dell’aspettativa per infermità.
Tale soluzione è coerente con il parere del Consiglio di Stato n. 696 del 21 marzo 2017, secondo cui l’aspettativa speciale è dovuta solo per il tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito ed è funzionale ad evitare comportamenti dilatori da parte del personale che, omettendo di presentarsi alle convocazioni, potrebbe mantenere indefinitamente la posizione di vantaggio. Nessun rilievo assume la circostanza della prima assegnazione a una sede diversa, poi annullata, ciò che conta è che il periodo di comporto non fosse stato integralmente consumato.
Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati ivi compresi quelli concernenti la posizione debitoria e condanna dell’Amministrazione alla corresponsione degli emolumenti spettanti durante il periodo di infermità, maggiorati di rivalutazione e interessi, con applicazione delle decurtazioni stipendiali al netto del periodo di 150 giorni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.