Annullamento d’ufficio oltre il termine di dodici mesi (TAR Sardegna n. 582 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento formalmente qualificato come “revoca in autotutela”, ma fondato su una pretesa illegittimità originaria dell’atto favorevole e volto a rimuoverne gli effetti con efficacia retroattiva, costituisce sostanzialmente un annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nei confronti dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici, il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro un termine perentorio di dodici mesi dall’adozione dell’atto, superabile solo nei casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci. La qualificazione dell’atto amministrativo va compiuta in base al contenuto sostanziale e agli effetti giuridici prodotti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione. Il diniego di una successiva istanza di prosecuzione non integra un atto implicito di annullamento del precedente provvedimento favorevole, difettando il collegamento univoco e necessario tra i due atti. L’interesse pubblico al ripristino della legalità non può essere affermato in modo generico, ma deve essere specifico e concreto, ed è comunque soggetto ai limiti temporali fissati dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, autorizzata all’attività di discarica di rifiuti, aveva dovuto interrompere l’attività nel giugno 2021 per la scadenza della polizza assicurativa obbligatoria. Presentate due istanze all’INPS per la concessione dell’assegno ordinario FIS, l’Istituto aveva accolto la richiesta con provvedimento del 15 febbraio 2022, disponendo il pagamento diretto in favore dei lavoratori per un importo complessivo di euro 127.353,20.
A distanza di oltre tre anni, con disposizione del 26 giugno 2025, l’INPS qualificava la vicenda come riconducibile al rischio d’impresa e disponeva la revoca in autotutela del provvedimento; conseguentemente, inoltrava ai dipendenti la richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite. La società insorgeva dinanzi al TAR, articolando cinque motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Ha escluso che il diniego opposto dall’INPS nel luglio 2022 alla domanda di prosecuzione del trattamento potesse configurare un atto implicito di autotutela: le due istanze davano luogo a procedimenti distinti e autonomi, valutati alla luce di parametri normativi differenti (il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33), con la conseguenza che il diniego della seconda non poteva incidere sul precedente provvedimento favorevole. Ha inoltre rilevato che la mera sospensione in fatto dell’erogazione, non assistita da alcun formale provvedimento, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
Nel merito, il Collegio ha proceduto alla corretta qualificazione giuridica del potere esercitato: il provvedimento impugnato, benché formalmente definito come revoca, presentava i caratteri tipici dell’annullamento d’ufficio, essendo fondato su una pretesa illegittimità originaria e volto a rimuovere gli effetti con efficacia ex tunc, come dimostrato dalla contestuale richiesta di restituzione delle somme. In applicazione del criterio sostanzialistico, la Corte ha richiamato il principio per cui la qualificazione dell’atto va compiuta in base al suo contenuto e agli effetti prodotti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato.
Applicando l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 al caso concreto, il TAR ha rilevato che il termine di dodici mesi dall’adozione del provvedimento attributivo di vantaggi economici era stato ampiamente superato, essendo la concessione risalente al 15 febbraio 2022 e l’annullamento adottato il 26 giugno 2025. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2025, che ha ritenuto il termine di dodici mesi frutto di un ponderato bilanciamento tra l’interesse al ripristino della legalità e la tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, nonché le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 854 del 2026 e Sez. VI, n. 1556 del 2026, che qualificano il termine come perentorio e non derogabile.
Il Tribunale ha infine rilevato che l’Amministrazione non aveva allegato alcuna delle condizioni eccezionali che consentono il superamento del termine (false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci), né aveva svolto l’effettiva valutazione comparativa degli interessi coinvolti, richiesta dalla norma: il legittimo affidamento della società beneficiaria, l’erogazione diretta delle somme ai lavoratori e le conseguenze pregiudizievoli dell’azione di recupero non erano stati adeguatamente considerati. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure.
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Nota della Redazione
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