Ottemperanza per il riconoscimento della carta docente al personale precario (TAR Molise n. 75 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro in favore di un docente precario a titolo di beneficio della carta docente, è titolo esecutivo idoneo per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. A tal fine, non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di una copia attestata conforme all’originale all’indirizzo PEC dell’amministrazione. Nell’ipotesi di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, individuato ratione muneris, senza che ciò escluda la possibilità di una successiva valutazione sull’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza, basata sull’orientamento della Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti, era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni violazione successiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato del titolo, come attestato dal Tribunale in data 9.09.2025, e ha riconosciuto la corretta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, avvenuta tramite copia conforme all’originale all’indirizzo PEC. In particolare, il Collegio ha evidenziato come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, non sia più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario.

La Corte ha poi confermato la sussistenza dei presupposti per l’azione, poiché la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., volto ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato accolto in quanto la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrispondeva a quella indicata nel titolo esecutivo. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della docente la carta docente per gli anni indicati, con attribuzione della somma di € 2.000,00, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato fin da subito un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori 40 giorni dietro istanza di parte. Il TAR ha infine ritenuto di non applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., riservandosi una diversa valutazione solo in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione con il commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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