Requisito del rendimento per attività aviolancistica: rilevano solo le schede valutative con qualifica “eccellente” (TAR Sardegna n. 579 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa “fuori corpo”, il requisito del rendimento previsto dalla Direttiva P-001 edizione 2017 – consistente nella presenza di “documentazione caratteristica con qualifica ‘eccellente’ negli ultimi tre anni” – deve essere verificato esclusivamente sulla base delle schede valutative, unici documenti che si concludono con l’attribuzione di una qualifica formale tra quelle tipizzate dall’art. 1026 del d.lgs. n. 66/2010. Il rapporto informativo, redatto in occasione della frequenza di corsi di formazione, si conclude con un giudizio complessivo finale privo di attribuzione di qualifica e non è pertanto idoneo a integrare il requisito del rendimento richiesto dalla disciplina vigente ratione temporis.
Il Fatto
Il ricorrente, capitano dell’Esercito Italiano in servizio presso un reggimento logistico dopo un precedente impiego nella Brigata Paracadutisti “Folgore”, presentava istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica c.d. “fuori corpo”, finalizzata a mantenere i livelli operativi previsti per l’impiego nelle aviotruppe e collegata alla corresponsione della relativa indennità.
L’Amministrazione militare rigettava l’istanza rilevando la mancanza del requisito del rendimento, in quanto il militare aveva riportato il giudizio di “molto buono” nel rapporto informativo relativo al periodo 30.09.2019 – 30.03.2020, coincidente con la frequenza del 145° Corso di Stato Maggiore. A seguito dell’annullamento in autotutela del primo diniego e delle controdeduzioni presentate ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento di diniego veniva confermato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, disattesa l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione con riferimento alla mancata impugnazione della nota di irretroattività delle modifiche alla Direttiva P-001 edizione 2021, ha ritenuto assorbente il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla corretta interpretazione del requisito del rendimento.
Il Collegio ha richiamato l’art. 692 del d.P.R. n. 90/2010, secondo cui la documentazione caratteristica comprende la scheda valutativa e il rapporto informativo. Solo la prima, destinata alla valutazione di servizi di durata non inferiore a centottanta giorni, si conclude con l’attribuzione di una delle qualifiche tassativamente previste dall’art. 1026 del d.lgs. n. 66/2010 (“eccellente”, “superiore alla media”, “nella media”, “inferiore alla media”, “insufficiente”). Il rapporto informativo, invece, si limita a formulare un giudizio complessivo finale senza attribuire una qualifica formale.
Da tale distinzione il Tribunale ha tratto il principio per cui il riferimento della Direttiva P-001 edizione 2017 alla “documentazione caratteristica con qualifica eccellente” non può che riguardare le sole schede valutative. Nel caso di specie, il diniego si fondava su un giudizio contenuto in un rapporto informativo relativo alla frequenza di un corso di formazione, documento non solo privo di qualifica formale ma anche afferente a un’attività non direttamente attinente all’impiego quale paracadutista.
Quanto alla natura della modifica introdotta dall’edizione 2021 della Direttiva, che ha espressamente incluso tra i documenti rilevanti i rapporti informativi con giudizio “ottimo” alla voce n. 27, il Collegio ne ha affermato il carattere innovativo, non meramente ricognitivo di una prassi preesistente: se i rapporti informativi fossero già stati idonei, non vi sarebbe stata necessità di introdurre una specifica previsione. L’intervento ampliativo del 2021 conferma, a contrario, che la disciplina del 2017 non li ricomprendeva.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla sentenza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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