Demolire in esecuzione di un giudicato è lecito: chi aveva diritto alla demolizione non può poi chiederne il risarcimento (Cass. 18742/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 18742 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 11105/2024) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Giuseppe Cricenti.
Il principio di diritto
L’adempimento di un obbligo di demolizione imposto da un giudicato è lecito anche se avviene senza il consenso, o contro l’inerzia, del creditore/proprietario del fondo: non costituisce “soddisfazione coattiva del creditore” né illecito, e la mora del creditore non impedisce l’adempimento (l’ingresso nel fondo, strumentale alla demolizione, non è invasione illecita). La successione nell’obbligo di demolire si trasmette agli aventi causa ex art. 2909 c.c. Chi aveva diritto alla demolizione, e non vi ha rinunciato, non può poi invocarla come danno risarcibile, coincidendo essa con la soddisfazione del proprio interesse; e il danno non patrimoniale, fuori dai casi di reato, presuppone la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, che la mera violazione della proprietà non integra.
Il fatto
I comproprietari di un terreno, sul quale un terzo aveva edificato parte di un capannone, agivano per il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione del manufatto, eseguita nel 2013 senza il loro accordo dalla società che aveva acquistato il terreno adiacente.
Il loro dante causa aveva ottenuto (Tribunale di Velletri, 2003) la condanna alla demolizione, mai eseguita; i ricorrenti sostenevano di avervi rinunciato. Il Tribunale rigettava la domanda (nessuna rinuncia; la società acquirente era subentrata nel giudicato); la Corte d’appello di Roma confermava. I proprietari ricorrevano per cassazione con nove motivi.
La motivazione
In via preliminare, è inammissibile il controricorso di una società per mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione attributiva dei poteri rappresentativi (art. 77 c.p.c.; vizio rilevabile d’ufficio).
Nel merito, i motivi sono infondati o inammissibili. La successione nell’obbligo di demolire non deriva dalla vendita, ma per legge dall’art. 2909 c.c. (il giudicato si estende agli aventi causa), tanto più che il contratto richiamava espressamente la sentenza di demolizione passata in giudicato, accettata dagli acquirenti. L’accertamento di fatto — insindacabile — è che non vi fu rinuncia alla demolizione.
L’adempimento di un obbligo imposto da sentenza non è “soddisfazione coattiva del creditore contro la sua volontà”: se il creditore non coopera, il debitore può adempiere comunque, e l’adempimento è lecito. Chi aveva diritto alla demolizione non può assumerla come danno risarcibile, coincidendo con la soddisfazione del proprio interesse. Il danno non patrimoniale, fuori dai casi di reato, presuppone la lesione di un interesse costituzionalmente protetto: la mera violazione della proprietà durante lavori strumentali alla demolizione non lo integra, e comunque difetta la prova della conseguenza dannosa. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
Chi è tenuto a demolire in forza di un giudicato può eseguire la demolizione anche senza il consenso del proprietario del fondo, purché l’ingresso sia strumentale all’adempimento: non commette illecito e la mora del creditore non lo blocca. L’obbligo (e il diritto) nascente dal giudicato si trasmette agli aventi causa ex art. 2909 c.c., specie se l’atto di acquisto richiama la sentenza.
Sul piano risarcitorio, chi ha ottenuto un ordine di demolizione e non vi ha rinunciato non può poi lamentarne l’esecuzione come danno: quell’evento realizza il suo interesse, non lo lede. Il danno non patrimoniale richiede la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, non bastando la sola violazione della proprietà. Sul piano processuale, chi si costituisce a mezzo di procuratore speciale deve produrre l’atto da cui risultano i poteri rappresentativi, pena l’inammissibilità del controricorso, rilevabile d’ufficio.
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