Mancata assunzione nel pubblico impiego: se il lavoratore ha lavorato per un sussidio, il danno include le minori retribuzioni (Cass. lav. 18726/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 18726 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 22983/2022) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Gualtiero Michelini.

Il principio di diritto

Chi lamenta un danno da mancata o tardiva assunzione ha diritto al risarcimento, purché risultino il danno e la mora della P.A. Nell’ipotesi di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica, in assenza di attività lavorativa intermedia, non spettano le retribuzioni del periodo di mancato impiego (difettando il sinallagma; l’azione retributiva è contrattuale e presuppone il rapporto perfezionato). Ma quando il lavoratore abbia continuato a prestare attività, remunerato con un sussidio anziché con quanto sarebbe spettato ove assunto, il danno patrimoniale comprende anche le minori retribuzioni percepite fino alla pronuncia, salva la rilevanza dell’aliunde perceptum.

Il fatto

Un lavoratore socialmente utile (LSU), impiegato presso un Comune, aveva partecipato a una procedura selettiva per la stabilizzazione di quattro LSU mediante contratti di collaborazione a tempo indeterminato, lamentando di essere stato illegittimamente escluso o mal collocato in graduatoria a vantaggio di altri poi effettivamente assunti.

Il Tribunale di Castrovillari dichiarava il suo diritto alla stabilizzazione dal 2002 e condannava il Comune al risarcimento pari alla differenza tra l’assegno LSU e quanto avrebbe percepito se stabilizzato. La Corte d’appello di Catanzaro, pur confermando il diritto (fondandolo sull’auto-vincolo della procedura a evidenza pubblica), rigettava la domanda risarcitoria per le differenze retributive. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il primo motivo (motivazione apparente) è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la motivazione è congrua e rispetta il “minimo costituzionale” (Cass. S.U. 8053/2014).

Il secondo motivo (violazione dell’art. 2043 c.c.) è fondato. La Corte d’appello aveva applicato in via analogica Cass. 13940/2017 (tardiva assunzione con retrodatazione, senza attività intermedia: non spettano le retribuzioni, mancando il sinallagma; il lavoratore può agire ex art. 2043 c.c. per i pregiudizi o ex art. 2126 c.c.). Ma quel principio non si attaglia al caso: qui non vi fu assunzione tardiva in assenza di attività lavorativa, bensì attività lavorativa continuativa remunerata con un sussidio (assegno LSU) invece che con quanto pattuito.

In termini generali (Cass. 31466/2021; 16665/2020), chi persegue l’assunzione può aver perduto le retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto, o essere stato occupato a condizioni economiche deteriori: il danno patrimoniale comprende anche tale differenza. Nel caso, il lavoratore ha percepito una retribuzione a condizioni deteriori fino alla pronuncia, pregiudizio patrimoniale risarcibile, salvo aliunde perceptum.

Implicazioni pratiche

Nel pubblico impiego, il danno da mancata o tardiva assunzione non si riduce ai soli “costi secondari”: va distinta la posizione di chi è rimasto senza lavoro (dove non spettano le retribuzioni del periodo scoperto, azionabili solo i pregiudizi ex art. 2043 c.c. o ex art. 2126 c.c.) da quella di chi ha comunque lavorato, ma retribuito in modo deteriore (qui, con un assegno LSU invece della retribuzione dovuta).

In quest’ultimo caso il danno patrimoniale comprende le minori retribuzioni percepite fino alla decisione, fatto salvo l’aliunde perceptum. Per il lavoratore che agisce è decisivo allegare e provare la mora dell’amministrazione e la differenza economica concretamente subita.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *