Malpractice: al paziente basta allegare il danno legato alla cura, non individuare il preciso errore tecnico (Cass. 284/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza n. 284/2026 (camera di consiglio 11 dicembre 2025, pubblicata il 6 gennaio 2026), R.G. n. 13108/2023 — Pres. Chiara Graziosi, Rel. Francesca Fiecconi.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione dell’attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda: è sufficiente l’allegazione di una patologia che si assume causalmente correlata alla prestazione sanitaria, senza necessità di enucleare gli specifici profili tecnici della responsabilità medica, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore. Ne consegue che il recepimento, da parte del giudice, dello specifico profilo di negligenza individuato dalla consulenza tecnica d’ufficio sullo stesso materiale probatorio non integra extrapetizione né domanda nuova, e che le considerazioni del consulente eccedenti il quesito non determinano di per sé la nullità della CTU, ove sia garantito il contraddittorio tra le parti.
Il fatto
Gli eredi di un paziente deceduto il 24 luglio 2013 — ricoverato dopo una caduta avvenuta il 9 luglio 2013 all’interno del nosocomio, in occasione di un accesso ai servizi igienici cui l’anziano degente si era recato da solo, in assenza di controllo del personale infermieristico — agivano ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Pordenone contro l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, imputando il decesso a malpractice per ritardo diagnostico della lesione traumatica.
Il Tribunale, disposta CTU, dichiarava la responsabilità dell’Azienda e la condannava al risarcimento in favore dei figli. La Corte d’appello di Trieste (sentenza n. 507/2022) respingeva l’appello dell’Azienda. Quest’ultima ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo extrapetizione — per il recepimento di un profilo causale individuato dal consulente e non allegato dalle parti — e nullità della CTU per ampliamento del thema decidendum.
La motivazione
La Terza Sezione tratta congiuntamente i due motivi, connessi al medesimo vizio di extrapetizione, e li dichiara entrambi infondati.
Sull’onere di allegazione, la Corte conferma l’orientamento consolidato (Cass. 9471/2004, 13269/2012, 10901/2024): esso va commisurato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda, sicché è sufficiente allegare una patologia causalmente correlata alla prestazione sanitaria, senza necessità di indicare gli specifici profili tecnici della responsabilità, noti ai soli esperti. Ne deriva che l’accertamento del nesso causale va compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e può essere affermato — secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza — anche senza individuare ex ante lo specifico segmento che ha causato il danno (Cass. 6850/2018; Cass. 7074/2024, che esclude la domanda nuova a fronte di profili di colpa emersi dalla consulenza).
Nel caso concreto, la CTU si era limitata a cogliere un profilo di negligenza sullo stesso materiale probatorio già esaminato in sede di accertamento tecnico preventivo, nel pieno contraddittorio: nessun vulnus al diritto di difesa. Quanto alla dedotta nullità, la consulenza tecnica non è mezzo di prova in senso proprio ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice; le considerazioni del consulente esulanti dal quesito non determinano di per sé la nullità della CTU né, in via derivata, della sentenza, ove sia assicurata alle parti la possibilità di interloquire (S.U. 3086/2022). La ricorrente, inoltre, non aveva indicato quando e come avesse tempestivamente dedotto tale nullità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso da responsabilità sanitaria la pronuncia consolida un assetto favorevole al danneggiato sul piano dell’allegazione. Chi agisce non deve individuare nell’atto introduttivo lo specifico errore tecnico: è sufficiente allegare la patologia o il danno collegato alla prestazione, lasciando alla consulenza l’emersione del profilo di colpa, senza che ciò integri domanda nuova.
Sul fronte opposto, per la struttura sanitaria e per la difesa la pronuncia segna due limiti operativi: contestare l’extrapetizione impone di dimostrare un reale pregiudizio al contraddittorio, non la mera difformità tra allegazione e risultanza peritale; e l’eccezione di nullità della CTU va sollevata in modo tempestivo e specifico, indicando quando e come è stata dedotta, pena l’inammissibilità. Il giudice può legittimamente recepire il profilo di negligenza emerso dalla consulenza, purché fondato sul medesimo materiale probatorio e nel rispetto del contraddittorio.
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