Trattenimento illegittimo dello straniero: il risarcimento non richiede la previa impugnazione del provvedimento (Cass. SU 18658/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 14377/2024) — Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore/Estensore Enzo Vincenti.
Il principio di diritto
L’azione risarcitoria proposta dallo straniero per il danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche se avverso quel provvedimento non siano stati proposti i rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione): il rimedio risarcitorio (riparazione del danno al diritto soggettivo) e quello caducatorio (rimozione del provvedimento lesivo) sono autonomi, complementari e concorrenti, entrambi diretti a una tutela piena ed effettiva della libertà personale. Esperita l’azione risarcitoria senza previa impugnazione, il sindacato del giudice sul provvedimento non impugnato si svolge esclusivamente incidenter tantum, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. e delle conseguenze dannose.
Il fatto
Un cittadino straniero, trattenuto presso il C.I.E. per 168 giorni (gennaio-giugno 2010) in vista dell’espulsione, agiva ex art. 702-bis c.p.c. per il risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima privazione della libertà, lamentando che due provvedimenti di proroga del trattenimento erano stati adottati dal Giudice di Pace senza udienza e senza audizione dell’interessato (violazione del contraddittorio).
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda per le due proroghe; la Corte d’appello di Roma confermava. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari ricorrevano per cassazione, sostenendo che l’obbligo risarcitorio presupporrebbe il previo esperimento dei rimedi impugnatori contro il provvedimento. La Terza Sezione rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
La motivazione
La responsabilità dello Stato non va ricondotta all’attività del giudice isolatamente considerata, ma al funzionamento complessivo di una procedura unitaria, preordinata alla misura restrittiva: un vizio che renda irregolare il trattenimento — in qualunque segmento sorga — trasforma la misura in privazione arbitraria della libertà, imputabile allo Stato come apparato unitario.
Il previo esercizio dell’azione caducatoria non è condizione di ammissibilità dell’azione risarcitoria: la soluzione contraria contrasterebbe col sistema di garanzie integrato della CEDU. L’art. 5 CEDU prevede sia il diritto a un ricorso effettivo contro la detenzione illegittima (§ 4) sia il diritto alla riparazione (§ 5): rimedi distinti e complementari, operanti su piani diversi (Corte EDU: Richmond Yaw c. Italia; Mansouri c. Italia; e altre). Cessata la privazione della libertà, l’effettività del ricorso si rinviene in un’azione risarcitoria idonea al riconoscimento della violazione e di un’indennità.
Il trattenimento incide sulla libertà personale, con riserva assoluta di legge e controllo giurisdizionale (art. 13 Cost.; Corte cost. 105/2001 e 222/2004), e le garanzie del contraddittorio si estendono al procedimento di proroga (Cass. 4544/2010; 12709/2016). Nel merito, il ricorso delle Amministrazioni è infondato: la Corte d’appello ha correttamente individuato nel rimedio risarcitorio ex art. 2043 c.c. lo strumento di tutela effettiva conforme all’art. 5 CEDU, con motivazione rispettosa del “minimo costituzionale”. Il ricorso è rigettato, spese compensate per la novità della questione.
Implicazioni pratiche
Chi ha subito un trattenimento illegittimo (per un provvedimento di proroga adottato senza contraddittorio) può chiedere il risarcimento del danno da privazione della libertà anche senza aver prima impugnato quel provvedimento: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono autonomi e complementari, secondo il sistema dell’art. 5 CEDU. Quando la privazione della libertà è cessata, la tutela effettiva passa proprio per l’azione risarcitoria.
Il giudice del risarcimento, se il provvedimento non è stato impugnato, ne conosce solo incidenter tantum, per accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. Lo Stato risponde per il vizio della procedura nel suo complesso, anche quando esso si manifesti nel segmento giudiziale, trattandosi di un apparato unitario. È un principio di rilievo sistematico per il contenzioso su trattenimento ed espulsioni e, più in generale, sulla responsabilità della P.A. per lesione della libertà personale.
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