La nuova classificazione urbanistica post-decadenza del vincolo espropriativo non richiede la reiterazione del vincolo (TAR Sardegna n. 176 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza del vincolo preordinato all’esproprio non determina l’automatica edificabilità residenziale dell’area, essendo rimessa all’Amministrazione la scelta di riclassificazione dell’immobile. La nuova destinazione urbanistica, che esclude la funzione residenziale e quella artigianale ma garantisce al privato lo sfruttamento economico del bene, costituisce esercizio legittimo della potestà pianificatoria e non integra una reiterazione del vincolo espropriativo. È inammissibile la censura avverso la classificazione “S2” proposta tardivamente, decorso il termine di decadenza. La scelta urbanistica, se adeguatamente motivata e coerente con il contesto, non è sindacabile dal giudice amministrativo nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un edificio pluripiano in Sassari, destinato da anni a uffici e servizi. Nel 2014 il Piano Urbanistico Comunale ha classificato l’area come zona “S2”, apponendo un vincolo preordinato all’esproprio. Alla scadenza del vincolo, il Comune ha respinto l’istanza della società volta alla classificazione dell’immobile in zona B residenziale, attribuendogli invece la destinazione “sottozona G1.4”. La società ha impugnato la deliberazione di variante, deducendo l’illegittimità della nuova classificazione, che asseriva essere frutto di un errore cartografico relativo alla precedente zona “S2”. Con motivi aggiunti ha gravato anche l’atto di approvazione definitiva della variante, sostenendo che la nuova destinazione integrasse la reiterazione di un vincolo espropriativo. Ha inoltre contestato l’utilizzo del procedimento ordinario di variante in luogo di quello semplificato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro fattuale, evidenziando che la classificazione in zona “S2” non era frutto di errore cartografico, ma di una scelta pianificatoria finalizzata a eliminare il contrasto tra la destinazione formale residenziale dell’immobile e l’effettivo utilizzo a uffici e servizi, autorizzato sin dagli anni Ottanta. La successiva decadenza del vincolo ha reso necessario un nuovo atto di pianificazione.

La censura relativa alla classificazione “S2” è stata dichiarata tardiva, non essendo stata mai impugnata e risultando proposta solo nel 2021 mediante istanza di autotutela. Il collegio ha poi escluso che la nuova classificazione in zona G1 integri una reiterazione del vincolo espropriativo: la destinazione attribuita, che esclude la funzione residenziale ma consente attività direzionali e di servizio, è coerente con le caratteristiche del contesto urbano e con l’effettiva conformazione dell’edificio, garantendo al contempo al privato lo sfruttamento economico del bene. La motivazione addotta dal Comune è stata ritenuta adeguata, poiché dà conto delle ragioni di compatibilità con gli standard urbanistici e della volontà di ampliare i servizi a supporto delle attività presenti nell’ambito.

Il Tribunale ha ribadito che la scelta urbanistica, ove assistita da motivazione logica e razionale, non è censurabile dal giudice amministrativo nel merito. Ha inoltre escluso rilievo alla DUA con cui, per una parte dell’immobile, era stata mutata la destinazione da direzionale a residenziale: tale atto non incide sulla destinazione urbanistica dell’area, potendo eventualmente rilevare solo sotto il profilo edilizio.

Quanto al motivo procedimentale, il collegio ha ritenuto corretta l’attivazione del procedimento ordinario di variante, atteso che la modifica ha inciso, seppur marginalmente, sulle dotazioni degli spazi pubblici, circostanza che preclude il ricorso alla variante semplificata prevista dall’art. 21, comma 2-bis, della L.R. n. 45/1989. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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