Difetto di istruttoria e destinazione d’uso promiscua nei titoli autorizzativi commerciali (TAR Campania n. 5041 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione commerciale, il legittimo esercizio dell’attività è ancorato, sia in sede di rilascio del titolo, sia per l’intera durata dello svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Ne consegue che le criticità urbanistico-edilizie dell’immobile sono ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione. Il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi è viziato da difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non valuti la destinazione d’uso promiscua dell’immobile, come emergente dai titoli edilizi rilasciati nel tempo e dalle norme del Regolamento edilizio comunale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Castellammare di Stabia, aveva sottoscritto con una società operante nel settore dell’arredamento un contratto preliminare di locazione commerciale per una superficie di 1.300 mq. La conduttrice presentava al SUAP istanza per il rilascio dell’autorizzazione commerciale per una media struttura di vendita del settore non alimentare, nonché istanza per l’installazione di impianti pubblicitari. Il Comune indiceva una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, conclusasi con determinazione dirigenziale di conclusione negativa, fondata sul parere negativo del Settore Urbanistica che riteneva la destinazione d’uso dell’intero compendio “produttiva”, in base alla licenza edilizia n. 55 del 1970, e non compatibile con l’apertura di un’attività commerciale. A seguito delle osservazioni presentate dalla società interessata, il Comune indiceva una nuova conferenza di servizi, conclusasi nuovamente con esito negativo con la determinazione dirigenziale n. 407 del 2025, avverso la quale la proprietaria proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, rilevando che la controversia riguarda la destinazione dell’immobile di proprietà della ricorrente, alla quale va riconosciuta la possibilità di contestare l’apposizione di limiti alla utilizzabilità, anche futura, dello stesso.
Il Collegio ha poi escluso che nel caso di specie si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2020, richiamando la giurisprudenza secondo cui il legittimo esercizio di un’attività commerciale è ancorato alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Le criticità urbanistico-edilizie riscontrate in relazione all’immobile depongono in senso ostativo all’ammissibilità degli effetti del silenzio assenso, come chiarito anche dal Consiglio di Stato secondo cui la stretta connessione tra aspetti urbanistico-edilizi e aspetti funzionali implica che il termine per la maturazione del silenzio assenso debba considerarsi interrotto.
Nel corso del giudizio, la ricorrente presentava un’istanza di revisione della determinazione impugnata, evidenziando come il Regolamento edilizio del 1960 ricomprendesse sotto la medesima classificazione le costruzioni riservate ad aziende industriali, commerciali e agricole, affermando l’equipollenza tra attività commerciali e industriali. In riscontro, il Comune aveva rappresentato che la Concessione Edilizia n. 16 del 1998 menzionava pareri favorevoli resi in quanto l’intervento era mirato al miglioramento dell’attività commerciale dell’immobile, e che la destinazione d’uso dell’immobile era da ritenersi promiscua tra produttiva e commerciale, non essendo in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso sotto il profilo assorbente del difetto di istruttoria, rilevando che la nota del Comune dava prova della necessità che l’istruttoria del procedimento venisse ripetuta tenendo conto delle nuove acquisizioni da parte dell’Amministrazione, e ha annullato i provvedimenti impugnati. La complessità e risalenza della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di lite, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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