Cessazione della materia del contendere e revoca del patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali (TAR Sardegna n. 174 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati e la pretesa azionata risulta soddisfatta, con conseguente inserimento del ricorrente in posizione utile in graduatoria. La revoca del patrocinio a spese dello Stato consegue al superamento dei limiti reddituali, nel cui computo rientra anche la pensione di invalidità civile, in quanto emolumento corrisposto con carattere di stabilità e funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante. Tale emolumento va considerato ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 a prescindere dall’esenzione fiscale, restando esclusa dal computo la sola indennità di accompagnamento.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi comunali a canone concordato e il presupposto regolamento comunale, nella parte in cui prevedevano, tra i requisiti di accesso, il non essere titolari di diritto di nuda proprietà su un immobile adeguato. La ricorrente deduceva l’illegittimità delle clausole per violazione di legge ed eccesso di potere, per la manifesta illogicità e irragionevolezza della previsione che assimilava la nuda proprietà alla disponibilità di un alloggio, in contrasto con la disciplina regionale e con la ratio dell’intervento comunale volto a fronteggiare l’emergenza abitativa.
L’atto impugnato precludeva alla ricorrente l’inserimento nella graduatoria, ma, nel corso del giudizio, la Commissione competente la riammetteva in posizione utile, annullando in autotutela gli atti di esclusione adottati in precedenza. All’udienza straordinaria, la difesa della ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e rifusione del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, conseguito per effetto dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sulla documentazione depositata, che dimostra come l’esclusione fosse stata superata dalla successiva riammissione della ricorrente nella graduatoria provvisoria, con inserimento utile ai fini dell’assegnazione dell’alloggio.
In via preliminare, il Collegio ha esaminato la questione del patrocinio a spese dello Stato, già ammesso con decreto della Commissione, ma la cui revoca era stata sollecitata dagli esiti delle verifiche reddituali. L’Agenzia delle Entrate aveva comunicato che il reddito del nucleo familiare della ricorrente, sin dal 2020, superava la soglia massima prevista dalla normativa di settore. Il Collegio ha quindi verificato la corretta composizione del reddito rilevante, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, qui condiviso.
In particolare, la pensione di invalidità civile concorre a determinare l’accrescimento della situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare, essendo un emolumento corrisposto dallo Stato con carattere di stabilità e con funzione sostitutiva o integrativa del reddito mancante, in linea con il precedente del TAR Sardegna n. 953/2025 e con la giurisprudenza di legittimità, citata anche la Cass. pen., sez. IV, n. 25571 dell’11.07.2025. Ne consegue che, a prescindere dall’esenzione fiscale di tali emolumenti, gli stessi devono essere computati ai fini della verifica delle condizioni di ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Collegio ha precisato che è esclusa dal computo la sola indennità di accompagnamento, ma, anche a voler prescindere da tale voce, il reddito complessivo della ricorrente supera il limite di legge. In applicazione dell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, è stata disposta la revoca del decreto di ammissione al beneficio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, mentre è stata disposta la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato, sussistendone i presupposti per effetto dell’intervenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.