Sangue infetto ed emotrasfusioni: l’indennizzo ex l. 210/1992 fonda la prova presuntiva del nesso causale (Cass. 19131/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 19131/2026 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 9922/2024) — Presidente Chiara Graziosi, Relatore Francesca Fiecconi. Accoglie il primo motivo, cassa con rinvio.

Il principio di diritto

Nel giudizio risarcitorio per danni da emotrasfusione con sangue infetto, il riconoscimento amministrativo dell’indennizzo ex l. n. 210/1992 costituisce elemento grave e preciso idoneo a fondare, anche da solo, una prova presuntiva del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia; grava perciò sul Ministero della Salute l’onere di allegare specifici elementi — non valutati in sede amministrativa o derivanti da sopravvenute acquisizioni scientifiche — idonei a superarne la valenza presuntiva, non bastando la prospettazione di eziologie alternative meramente possibili. Il nesso di causalità civile si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il fatto

Gli eredi di un paziente convenivano il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del congiunto, che assumevano determinato dal contagio da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusioni ricevute in occasione di un trapianto. La Commissione medica ospedaliera, su istanza ex l. n. 210/1992, aveva riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e la patologia. Il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., sul presupposto dell’inadempimento degli obblighi di controllo sul sangue destinato alle trasfusioni; la Corte d’appello di Messina riformava, escludendo il nesso causale e valorizzando l’esposizione del de cuius a plurime possibili fonti di contagio. Gli eredi ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La motivazione

È accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri. In materia civile il nesso di causalità materiale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non” (probabilità prevalente), che non richiede una consequenzialità necessaria, ma l’individuazione, tra le possibili spiegazioni causali, di quella davvero probabile alla luce delle risultanze del caso concreto (Cass. S.U. n. 576/2008; Cass. n. 25805/2024). Sul Ministero grava, anche prima della l. n. 107/1990, un obbligo di controllo e vigilanza sulla raccolta e distribuzione del sangue umano per uso terapeutico; le diverse infezioni (HBV, HIV, HCV) non integrano autonome serie causali, ma manifestazioni di un unico evento lesivo. Soprattutto, il riconoscimento dell’indennizzo ex l. n. 210/1992 costituisce elemento grave e preciso idoneo a fondare, anche da solo, la prova presuntiva del nesso causale (Cass. S.U. n. 19129/2023; Cass. n. 24411/2025), con onere del Ministero di allegare elementi specifici idonei a infirmarla. La Corte d’appello non si è conformata a tali principi: pur dando atto del collegamento temporale e materiale tra le trasfusioni e l’epatite C, non si è confrontata con il verbale della Commissione medica né con la consulenza tecnica d’ufficio (che aveva indicato la somministrazione di emoderivati come causa “con molta probabilità”), fondando invece la decisione su dati percentuali astratti e considerazioni statistiche non correlate al caso concreto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina.

Implicazioni pratiche

Per chi agisce contro il Ministero della Salute per danni da sangue infetto, il riconoscimento dell’indennizzo ex l. n. 210/1992 non è un dato neutro: fonda una prova presuntiva del nesso causale e sposta sul Ministero l’onere di dimostrare fattori causali alternativi dotati di ben maggiore probabilità e specificamente ancorati al caso concreto. Per negare il risarcimento non basta evocare in astratto altre possibili fonti di contagio o dati statistici generali: l’accertamento del nesso deve poggiare su un giudizio logico-deduttivo ancorato alle risultanze della singola vicenda, secondo il criterio del “più probabile che non”.

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