Responsabilità sanitaria: la sofferenza dei congiunti si presume, e sulle concause l’accertamento di merito è insindacabile (Cass. 11396/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11396/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 21842/2023) – camera di consiglio del 2 aprile 2026, Presidente Chiara Graziosi, Relatore Giuseppe Cricenti. Generalita oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando ne che la vittima ed il superstite non convivessero, ne che fossero distanti (circostanze valutabili ai fini del quantum debeatur); in tal caso grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio. La violazione delle regole sulle concause presuppone l’accertamento, in fatto, che le concause abbiano avuto rilievo: se il giudice di merito accerta che i fattori preesistenti non hanno inciso sull’efficienza causale della condotta, tale accertamento non e censurabile in sede di legittimità se non per difetto di motivazione.

Il fatto

Un paziente, dopo un intervento sanitario, subiva un arresto cardiocircolatorio e decedeva alcuni giorni dopo. Gli eredi convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera per il risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis. Il Tribunale di Napoli, disposta CTU medico-legale, accoglieva le domande contro l’Azienda e condannava la sua compagnia assicuratrice al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c. La Corte d’appello di Napoli confermava, ravvisando il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’exitus secondo lo standard del più probabile che non. Proponevano ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera (quattro motivi) e l’assicuratrice (due motivi); resistevano gli eredi.

La motivazione

Entrambi i ricorsi sono respinti. Sul nesso causale, la censura relativa alle concause presuppone l’accertamento, in fatto, che fattori diversi dalla condotta sanitaria abbiano inciso sull’evento; ma il giudice di merito ha accertato il contrario, e tale accertamento non e censurabile se non per difetto di motivazione, qui insussistente perché la decisione fa proprie le conclusioni della CTU. Sul danno non patrimoniale, la Corte distingue il danno in re ipsa dal danno presunto: la perdita del congiunto fa presumere ex art. 2727 c.c. la sofferenza morale dei prossimi congiunti, indipendentemente dalla convivenza o dalla distanza, che rilevano semmai sul quantum, gravando sul convenuto l’onere di provare l’indifferenza o l’avversione tra vittima e superstite (Cass. n. 22397/2022; n. 25541/2022; n. 5769/2024); nel caso, l’assenza di convivenza e stata comunque considerata dai giudici di merito ai fini della quantificazione. Il primo motivo dell’Azienda e inammissibile, il secondo privo di consistenza; i motivi dell’assicuratrice sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Esito: la Corte rigetta il ricorso principale dell’Azienda Ospedaliera e il ricorso incidentale dell’assicuratrice; compensa le spese tra Azienda e assicuratrice e condanna l’Azienda alle spese di legittimità in favore degli eredi. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce due regole utili nel contenzioso da responsabilità sanitaria. Sul piano causale, non basta invocare le patologie pregresse del paziente: la rilevanza delle concause va prima accertata in fatto, e se il giudice di merito la esclude motivando sulla CTU, la valutazione non e rivedibile in cassazione. Sul danno parentale, la sofferenza dei prossimi congiunti si presume con la perdita del familiare: la convivenza non e presupposto del danno, ma incide solo sulla misura del risarcimento, e spetta al convenuto provare l’eventuale assenza di legame affettivo. Un assetto probatorio che sposta sull’azienda o sull’assicuratore l’onere di dimostrare l’eccezione.

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