Viaggio con ritardi e disagi: vietato il non liquet sul danno provato nell’an; il mandatario risponde degli ausiliari ex art. 1228 c.c. (Cass. civ. n. 28737/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 28737/2025 (c.c. 24 ottobre 2025, dep. 30 ottobre 2025; R.G.N. 3066/2023) — Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Marilena Gorgoni

Il principio di diritto

Raggiunta la prova dell’an del danno, al giudice di merito non è consentita una decisione di non liquet sul quantum: la liquidazione equitativa, applicazione specifica dell’art. 115 cod. proc. civ., deve strutturarsi su criteri valutativi collegati a emergenze verificabili e va adempiuta appieno una volta provata l’esistenza del danno (Cass. n. 13515/2022; Cass. n. 19681/2025). Quanto al mandatario con rappresentanza che abbia assunto l’incarico di eseguire il contratto di trasporto: se sceglie di non eseguire personalmente la prestazione avvalendosi di un terzo sostituto o ausiliario, risponde ex art. 1228 cod. civ. verso il mandante del non corretto espletamento dell’incarico, a prescindere dalla natura del rapporto con l’ausiliario, in applicazione del principio cuius commoda eius et incommoda e della mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno (Cass. n. 7922/2023; Cass. Sez. Un. n. 21850/2017).

Il fatto

Due viaggiatori, prenotato tramite agenzia un viaggio in nave di andata e ritorno per l’agosto 2010, acquistavano i biglietti da una s.p.a. che aveva emesso i titoli quale agente-mandatario con rappresentanza del vettore marittimo. Il giorno della partenza, per un problema tecnico alla nave, accettavano di viaggiare su altra unità: imbarcati con circa un giorno di ritardo (dopo una notte in albergo), giungevano a destinazione il 14 agosto dopo due scali; al ritorno, avvisati di non poter utilizzare la cabina prenotata, affrontavano il viaggio senza posto in cabina riservato. Chiedevano euro 5.376,25 di danni non patrimoniali e morali. Il Tribunale di Ascoli Piceno (sent. n. 275/2018) rigettava la domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della mandataria; la Corte d’appello di Ancona (sent. n. 867/2022) confermava: il mandatario con rappresentanza non trattiene nella propria sfera alcun effetto del contratto stipulato in nome del mandante; e, pur ritenendo provato un disservizio imputabile al vettore (22 ore di ritardo all’andata, ritorno in condizioni disagiate), negava il risarcimento per mancata prova dell’ammontare del danno, escludendo la liquidazione equitativa «senza una base positiva da elaborare». Seguiva il ricorso per cassazione su quattro motivi.

La motivazione

Il terzo e il quarto motivo, logicamente prioritari, sono fondati. La corte territoriale non ha escluso l’esistenza del danno, ma solo la sua quantificazione, e su questa base ha rifiutato la liquidazione equitativa. La Cassazione ribadisce che l’unica via per liquidare il danno richiesto era quella equitativa, essendo irragionevole pretendere indicazioni specifiche sui pregiudizi subiti; la liquidazione equitativa è potere e insieme dovere del giudice (art. 115 cod. proc. civ.; Cass. n. 13515/2022, n. 16344/2020, n. 4310/2018): provato l’an, il non liquet nega ciò che è già definitivamente accertato. Il giudice di merito, escluso che si trattasse di meri fastidi o generica insoddisfazione (Cass. n. 28244/2023), avrebbe dovuto accertare se i disagi integrassero un’offesa seria e grave a un interesse della persona costituzionalmente protetto (Cass. n. 15352/2024), la cui ricorrenza poteva presumersi (Cass. n. 2034/2025).

Anche i primi due motivi sono fondati. Dalla sentenza impugnata risulta incontestato che la s.p.a. avesse assunto il compito di eseguire il contratto di trasporto: è dunque erronea l’esclusione di ogni responsabilità per il solo fatto che essa avesse agito come mandataria con rappresentanza. Avendo scelto di avvalersi di un terzo per l’esecuzione della prestazione, la mandataria risponde ex art. 1228 cod. civ. verso il mandante, senza che rilevi se l’ausiliario fosse inserito nella sua organizzazione aziendale o avesse agito autonomamente su specifico incarico: conta che l’opera dell’ausiliario sia stata utilizzata per attuare il rapporto obbligatorio su iniziativa del debitore (Cass. n. 7922/2023, n. 2544/2019, n. 10812/2019, n. 4298/2019, n. 30161/2018; Cass. Sez. Un. n. 21850/2017).

Implicazioni pratiche

Due regole spendibili nel contenzioso da vacanza o trasporto andato storto. La prima, processuale: chi prova l’inadempimento e i disagi (ritardi consistenti, sistemazioni peggiorative) non deve vedersi opporre la mancanza di prova del quantum — il giudice deve valutare la serietà dell’offesa e, se del caso, liquidare in via equitativa, e la gravità può essere presunta. La seconda, sostanziale: l’intermediario che assume l’esecuzione del trasporto non si schermisce dietro la veste di mandatario con rappresentanza; dell’operato del vettore-ausiliario risponde ex art. 1228 cod. civ. Chi agisce ha quindi due legittimati passivi potenziali, e la scelta del convenuto va calibrata sull’effettivo contenuto dell’incarico risultante dai documenti di viaggio.

Esito: ricorso accolto; sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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