Istanza istruttoria per chiarimenti sui motivi di ricorso (TAR Abruzzo n. 24 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la mera costituzione formale dell’Amministrazione resistente, priva di difese sostanziali, non è sufficiente a garantire il contraddittorio e l’istruttoria. Il giudice, ove ritenga necessari chiarimenti sui motivi di ricorso e sulle circostanze in essi indicate, può ordinare all’Amministrazione il deposito di una nota di chiarimenti, fissando un termine per l’adempimento e rinviando la trattazione a una successiva camera di consiglio. Tale potere istruttorio è funzionale all’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa azionata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, nell’ambito dei flussi di ingresso, e il conseguente decreto di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per vizi di motivazione e per l’erronea valutazione dei presupposti. Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri si costituivano in giudizio, ma si limitavano a un atto di costituzione meramente formale, senza svolgere alcuna difesa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rilevato che l’Amministrazione aveva depositato un atto di costituzione solo formale, senza articolare difese, ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione resistente una nota di chiarimenti. La necessità di tale adempimento deriva dall’esigenza di verificare la fondatezza dei motivi di ricorso e la sussistenza delle circostanze in essi dedotte.

L’ordinanza si fonda sul potere istruttorio del giudice amministrativo, funzionale alla completezza del contraddittorio e all’accertamento dei fatti. La costituzione formale dell’Amministrazione, infatti, non consente al Collegio di valutare adeguatamente le ragioni poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, rendendo necessario un approfondimento istruttorio d’ufficio.

Con il dispositivo, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione il deposito di quanto indicato in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 13 marzo 2026. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della riservatezza della parte interessata.

L’ordinanza si configura quindi come un provvedimento istruttorio ante causam, volto a colmare il deficit difensivo dell’Amministrazione e a garantire un giudizio pienamente informato sui fatti di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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