Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e salvezza degli esami con riserva (TAR Lombardia n. 1836 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere di un provvedimento di revoca dell’accreditamento, non impugnato, determina il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il precedente provvedimento di sospensione del medesimo accreditamento. La dichiarazione di improcedibilità non travolge gli effetti delle misure cautelari adottate nel corso del giudizio. Restano pertanto definitivamente salvi gli esiti degli esami sostenuti con riserva in forza delle ordinanze cautelari, ove si sia verificata una soluzione di continuità tra la prima sospensione e la successiva revoca dell’accreditamento, determinata dalla misura cautelare che ha delibato come illegittima la sospensione sine die.
Il Fatto
Una società di formazione accreditata presso la Regione, specializzata in terapie manuali e ambiti socio-sanitari, ha impugnato il provvedimento con cui la Regione l’aveva sospesa dall’Albo degli accreditati per irregolarità nella tenuta e trasmissione dei registri FAD. La sospensione aveva durata di 180 giorni e comunque fino all’eliminazione delle irregolarità accertate.
Nel corso del giudizio sono intervenute più ordinanze cautelari. La Regione, in ottemperanza a una di esse, ha riesaminato la posizione della società con atto del 5 marzo 2024, confermando le irregolarità. Avverso tale atto la società ha proposto motivi aggiunti. Nelle more è sopraggiunto il decreto regionale n. 19905 del 18 dicembre 2024 di revoca dell’accreditamento, non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La società, a fronte di tale eccezione, ha insistito unicamente per una decisione che conservasse gli effetti delle prove d’esame già sostenute.
Il Tribunale rileva che gli effetti della sospensione dell’accreditamento sono stati definitivamente superati dal provvedimento di revoca dell’accreditamento medesimo, non avversato dalla società. Ne deriva che nessuna utilità potrebbe più derivare dall’annullamento del provvedimento pregresso e interinale di sospensione. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
La parte più significativa della decisione riguarda le conseguenze della declaratoria. Alla dichiarazione di improcedibilità non consegue il travolgimento degli effetti delle misure cautelari disposte nel corso del giudizio. Restano definitivamente salvi gli esiti degli esami effettuati con riserva sulla base delle ordinanze cautelari.
Il Collegio fonda tale conclusione su una soluzione di continuità tra la prima sospensione dell’accreditamento e la successiva revoca. Tale soluzione è stata determinata dalla misura cautelare del Tar, che ha sommariamente delibato come illegittima la sospensione sine die. Per effetto di quella misura l’accreditamento è stato riattivato nelle more. Gli effetti degli esami tenutisi con riserva e nelle more della revoca definitiva dell’accreditamento devono quindi intendersi consolidati.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità fattuale della vicenda.
Nota della Redazione
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