Intervento non riconducibile alla rimozione di barriere architettoniche e diniego paesaggistico legittimo (TAR Puglia n. 377 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 della legge n. 13/1989, che impone un onere di motivazione rafforzata in caso di diniego di autorizzazione paesaggistica per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, opera esclusivamente con riferimento alle innovazioni individuate dall’art. 2 della medesima legge, ossia alle opere strettamente funzionali alla diretta rimozione degli ostacoli all’accessibilità degli edifici privati. Un intervento che preveda il completo rifacimento di un immobile e dell’area circostante, ancorché includa anche alcune opere di eliminazione delle barriere architettoniche, non può essere attratto nell’ambito applicativo e derogatorio di tale disciplina. In materia di tutela paesaggistica, è legittimo il diniego di autorizzazione per un intervento che contrasti con le prescrizioni delle NTA del PPTR che richiedono l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali, vietando la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea o arbustiva. La memoria depositata oltre il termine a ritroso di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. è tardiva e, quindi, processualmente inutilizzabile, trovando applicazione l’art. 52, co. 4, cod. proc. amm. per la scadenza anticipata al giorno antecedente non festivo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico, presentava al Comune istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 per un intervento di ristrutturazione e ampliamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche. Il Comune rigettava l’istanza, rilevando la contrarietà dell’intervento alle prescrizioni dell’art. 63 delle NTA del PPTR, qualificandolo come nuova edificazione comportante aumento della superficie impermeabile e asportazione della vegetazione.
Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR, deducendosi l’illegittimità del provvedimento per la finalità delle opere e il difetto di motivazione, anche alla luce dell’art. 4 della l. n. 13/1989. Il Comune e la Soprintendenza si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato, in via preliminare, la tardività della memoria depositata dal ricorrente, in quanto il termine a ritroso di trenta giorni liberi per il deposito di memorie, scaduto il 10 gennaio 2026, non poteva essere prorogato al giorno successivo non festivo, trovando applicazione l’art. 52 co. 4 cod. proc. amm. che anticipa la scadenza al giorno antecedente non festivo. La memoria è stata quindi dichiarata inutilizzabile.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, escludendo l’applicabilità dell’art. 4 l. n. 13/1989. L’intervento, pur prevedendo alcune opere di eliminazione delle barriere architettoniche, era volto al completo rifacimento dell’edificio e alla realizzazione di opere accessorie come piscina, portico e deposito, non direttamente funzionali alla rimozione di ostacoli all’accessibilità. La norma, riferendosi alle sole innovazioni di cui all’art. 2, non poteva quindi attrarre nel proprio ambito derogatorio un intervento di più ampia portata.
Quanto al merito del diniego, il Collegio ha ritenuto legittime e sufficienti le ragioni poste a fondamento del provvedimento. L’art. 63 delle NTA del PPTR, pur consentendo la trasformazione dei manufatti con aumento volumetrico del 20%, impone che gli interventi assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali. Nel caso in esame, il progetto comportava un notevole aumento delle superfici pavimentate, la creazione di nuovi elementi artificiali e la rimozione di vegetazione, ponendosi in diretto contrasto con le prescrizioni di tutela. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e il ricorso rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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