L’ottemperanza per la carta del docente non richiede diffida e prevale sull’eccezione di incompetenza interna (TAR Abruzzo n. 25 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a. L’Amministrazione pubblica, intimata in giudizio, non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di un altro organo del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Il mancato rispetto del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Tale norma, calibrata sul processo civile, si applica al giudizio di ottemperanza con gli adattamenti necessari, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel giudizio di merito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non aveva dato esecuzione al giudicato, pur essendo decorso il termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha affrontato l’eccezione sollevata dalla difesa erariale, secondo cui l’azione sarebbe stata improcedibile per mancata notifica di una espressa diffida ad adempiere. Il Collegio ha respinto tale tesi, richiamando il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il quale consente di proporre l’azione di ottemperanza anche senza previa diffida, conformemente all’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di un titolo esecutivo valido e la mancata ottemperanza dell’Amministrazione, superato il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha precisato che, in base all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, le Amministrazioni dello Stato devono completare le procedure esecutive entro tale termine, ma ha sottolineato come tale norma, applicabile al procedimento di ottemperanza, non richieda la spedizione del titolo in forma esecutiva, come chiarito dall’art. 115, comma 3, c.p.a.
Quanto all’ulteriore eccezione dell’Amministrazione, che invocava l’incompetenza dell’organo periferico a dare esecuzione alla sentenza, il Collegio ha affermato che l’organo intimato non può giustificare la propria inerzia facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, richiamando il principio di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente.
Il TAR ha quindi disposto l’accredito delle somme in favore del ricorrente entro il termine di 60 giorni, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, qualora l’Amministrazione permanga inerte. Non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, vista l’esiguità dell’importo e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza di merito. Ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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