Carta docente ai supplenti: ottemperanza, interessi e penalità di mora (TAR Basilicata n. 563 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato favorevole al docente a tempo determinato, riguardante il beneficio economico della Carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997. L’Amministrazione resistente è condannata al pagamento della sorte capitale, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, se superiore, dalla maturazione del credito fino al saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta in misura pari agli interessi legali sulle somme, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, non risultando iniqua la sua applicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, si nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato.

Il Fatto

Una docente a tempo determinato aveva ottenuto, con sentenza del giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus annuale per la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per quattro anni scolastici. Il diritto era stato riconosciuto alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, n. 1842 del 2022 e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che avevano esteso il beneficio anche ai docenti a tempo determinato.

Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, allegando il titolo esecutivo munito della certificazione del passaggio in giudicato e chiedendo la condanna al pagamento delle somme e delle penalità di mora. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, riconoscendo il mancato pagamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha rilevato la fondatezza della domanda, considerato il riconoscimento dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione.

Il Collegio ha affermato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, con la condanna al pagamento della sorte capitale di € 2.000,00, maggiorata degli interessi legali o della rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data di maturazione del credito fino al saldo.

Quanto alla domanda accessoria, il giudice ha ritenuto non iniqua e, pertanto, ha disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato assegnato il termine di 60 giorni e nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Prefetto di Roma o di un funzionario delegato, con compenso a carico dell’Amministrazione inottemperante. La condanna alle spese di lite ha incluso, in modo omnicomprensivo, anche gli oneri relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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