Comunicazioni di chiusura procedimento non lesive e inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse (TAR Lombardia n. 530 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di legittimazione e di interesse, l’impugnazione di comunicazioni di chiusura del procedimento indirizzate ad altri soggetti, ove il ricorrente non documenti la titolarità di una posizione giuridica qualificata incisa dall’atto. Gli atti privi di contenuto provvedimentale nei confronti del destinatario formale e non indirizzati al ricorrente sono non lesivi e non suscettibili di autonoma impugnazione, con conseguente reiezione della domanda cautelare e condanna alle spese della fase incidentale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione su suolo pubblico, impugnava, unitamente ai motivi aggiunti, gli atti del procedimento di riqualificazione di Lungo Lario Trieste in Como,非ché le note del Comune di Como prot. nn. 41467 e 41472 del 07.03.2026, con le quali l’amministrazione aveva comunicato alla SB Food s.r.l. e alla Il Lario s.a.s. il venir meno delle ragioni poste a fondamento delle precedenti diffide a rilasciare l’area occupata da due dehor, essendo stato posticipato l’inizio dei lavori di riqualificazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando l’istanza cautelare, ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale, in particolare con riferimento all’impugnazione delle comunicazioni del 07.03.2026. La Corte ha osservato che tali atti non risultano indirizzati alla ricorrente né recano alcuna statuizione nei suoi confronti.
Quanto alla legittimazione, la società ricorrente non ha documentato di essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico, sicché non è emersa una posizione giuridica qualificata che la renda destinataria degli effetti delle comunicazioni impugnate. Sotto il profilo dell’interesse, i provvedimenti comunicativi hanno natura meramente endoprocedimentale e non producono alcuna lesione attuale e concreta.
Le comunicazioni di chiusura del procedimento, infatti, non assumono valenza provvedimentale verso i terzi, rappresentando l’esito di una valutazione dell’amministrazione circa la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per l’irrogazione di diffide. Ne consegue l’inammissibilità della domanda cautelare formulata con il secondo ricorso per motivi aggiunti per difetto dei presupposti processuali, senza che residui alcuno spazio per una valutazione di merito.
La reiezione della domanda cautelare comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese della fase incidentale in favore del Comune, liquidate in misura forfettaria. L’ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del 06.05.2026, è stata depositata il 07.05.2026.
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Nota della Redazione
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