Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1224 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di altra giurisdizione, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il passaggio in giudicato della decisione della cui esecuzione si tratta deve essere comprovato ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa era stato riconosciuto alla ricorrente, docente con incarichi annuali, il diritto a conseguire la Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con l’accredito della somma complessiva di € 3.000,00 per i sei anni scolastici di servizio, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria dalla data del diritto sino all’attribuzione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannato a emettere la Carta, non aveva adempiuto nonostante la notificazione della sentenza.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per prima la condizione di procedibilità, verificando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 e successive modifiche. La notifica dell’atto introduttivo è intervenuta dopo oltre sette mesi dalla notificazione della sentenza del giudice del lavoro, sicché il termine risulta rispettato.

Il Collegio ha poi accertato il passaggio in giudicato della decisione, requisito necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e valorizza l’attestazione di segreteria prodotta dalla ricorrente.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato a emettere la Carta Docente, con accredito della somma dovuta oltre agli interessi o alla rivalutazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, perché assicuri l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate applicando in via analogica la tabella per le esecuzioni mobiliari, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente che hanno dichiarato di non aver ancora riscosso le competenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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