Promozione per merito straordinario e anzianità nel concorso interno (Cons. Stato n. 5953 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano le situazioni giuridiche consolidate per effetto della mancata impugnazione, nei termini di decadenza, dei provvedimenti amministrativi che le hanno costituite. Il ruolo di anzianità del pubblico dipendente, in quanto atto di inquadramento avente natura autoritativa, si consolida se non tempestivamente contestato e resta regolato dalla norma dichiarata incostituzionale. La posizione del dipendente a fronte degli atti di inquadramento è qualificabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. Non è configurabile, con riguardo agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, un obbligo di disapplicazione analogo a quello operante per il contrasto con il diritto eurounitario.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, promosso per merito straordinario alla qualifica superiore con decorrenza giuridica dalla data dei fatti, ha partecipato a un concorso interno per titoli per la copertura di posti di Vice Ispettore, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti. Nella domanda ha dichiarato la qualifica rivestita e la decorrenza risultanti dallo stato matricolare, senza rivendicare il riallineamento della propria anzianità in applicazione di Corte cost. n. 224/2020. Collocato in graduatoria in posizione non utile, ha impugnato la graduatoria, gli atti di rettifica, il bando e i criteri di valutazione dei titoli.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato che fa leva sul consolidamento del ruolo di anzianità non impugnato e sul limite dei rapporti esauriti. Il dipendente ha proposto appello, lamentando la violazione dei criteri sugli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento e l’omesso esercizio del potere di disapplicazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato una discrasia tra il petitum dell’appello e il decisum della sentenza impugnata. L’atto di appello chiedeva l’accoglimento del ricorso in materia di allineamento della decorrenza giuridica della qualifica, mentre il giudizio di primo grado aveva ad oggetto la mancata valutazione della maggiore anzianità nell’ambito del concorso. Le nuove conclusioni sono pertanto inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., che impone l’immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado a garanzia del doppio grado di giurisdizione.
Nel merito l’appello è comunque infondato. La Corte ha richiamato Cons. Stato n. 855/2025, secondo cui la mancata impugnazione delle nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, hanno scavalcato l’appellante nell’anzianità di qualifica ne ha determinato il definitivo consolidamento, cristallizzando la posizione in ruolo anche ai fini della valutazione in futuri concorsi.
Il Collegio ha ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità incontra il limite dei rapporti esauriti, tra cui rientrano quelli non più sottoponibili a giudizio per la disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (Corte cost. n. 191/2021). Le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate entro il termine di sessanta giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.p.a., si consolidano e resistono alle pronunce di incostituzionalità.
La Corte ha escluso che la situazione azionata sia qualificabile come diritto soggettivo: gli atti di nomina, attenendo alla collocazione autoritativa del soggetto nell’organizzazione amministrativa, hanno natura provvedimentale (Cons. Stato, sez. II, n. 2562/2024). Nella specie non era in discussione che l’appellante non avesse impugnato il ruolo di anzianità, non avesse presentato istanza di riallineamento ex art. 24-quater, comma 7, d.P.R. n. 335/1982, né impugnato il bando nella parte relativa al punteggio dell’anzianità.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso ogni parallelismo con l’obbligo di disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto eurounitario. Il provvedimento emanato in violazione del diritto europeo non è nullo, ma affetto da illegittimità e diventa inoppugnabile se non impugnato nel termine. Il richiamo all’art. 16, comma 8, d.l. n. 98/2011 è stato ritenuto non dirimente, riguardando gli atti adottati in applicazione della norma poi dichiarata incostituzionale, non i provvedimenti conformi alla disciplina vigente al momento della loro adozione. L’appello è stato quindi rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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