La decisione algoritmica esclude senza verifica umana: annullata l’esclusione del progetto culturale (TAR Calabria n. 1473 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo, l’utilizzo di un algoritmo è ammissibile a condizione che siano rispettati i principi della piena conoscibilità del modulo, dell’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, del carattere non discriminatorio e della sindacabilità giurisdizionale. Tale utilizzo non può mai tradursi in una decisione esclusivamente automatizzata: è sempre richiesto un apporto umano (human in the loop) capace di controllare, validare o smentire l’esito algoritmico. Quando il software utilizzato si limiti a rilevare somiglianze testuali, senza poter apprezzare il contesto o l’originalità delle idee progettuali, il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone all’amministrazione una verifica puntuale dell’output, a pena di illegittimità dell’esclusione disposta sulla base del solo esito della comparazione automatica.
Il Fatto
Il Comune di Luzzi partecipava alla procedura selettiva indetta dalla Regione Calabria per la concessione di contributi a sostegno di eventi culturali, presentando un progetto denominato “Estate Luzzese”. In sede di graduatoria provvisoria, il progetto veniva escluso in applicazione dell’art. 4.5, comma 3, lett. c), dell’Avviso pubblico, che prevedeva l’utilizzo di un software di comparazione per estromettere le proposte risultate identiche in misura superiore al 50%. Il Comune impugnava gli atti della procedura, deducendo che l’esclusione era stata disposta sulla base del solo certificato rilasciato dal software “Compilatio”, senza alcuna verifica da parte della commissione valutatrice e nonostante la percentuale di similitudine fosse inferiore alla soglia prevista.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, richiamando i propri precedenti su identiche questioni, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha premesso che il ricorso all’algoritmo nell’azione amministrativa è ammissibile, finanche apprezzato dalla giurisprudenza, in quanto idoneo a semplificare l’adozione di atti complessi, ma solo al rispetto di condizioni stringenti: conoscibilità del modulo, imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, non discriminazione e sindacabilità giurisdizionale. Tra questi, il principio di non esclusività della decisione algoritmica impone che l’output della macchina sia sempre filtrato da un contributo umano capace di controllarlo, validarlo o smentirlo.
Nella vicenda concreta, la comparazione tra i progetti è stata integralmente affidata al software “Compilatio”, senza che la commissione valutatrice intervenisse nella verifica dell’output. Il TAR ha quindi evidenziato un limite strutturale dello strumento: progettato per rilevare il plagio in contesti accademici, esso non è in grado di comprendere il contesto o la natura tecnica dei progetti, né di apprezzare l’originalità dell’idea progettuale. Due elaborati possono presentare un’identità testuale superiore al 50% e tuttavia essere sostanzialmente diversi, soprattutto quando, come nel caso di specie, la loro redazione è riconducibile al medesimo tecnico che ha utilizzato la stessa metodologia e impostazione.
Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che le peculiarità e i limiti del software imponevano una rigorosa applicazione del principio human in the loop: l’amministrazione avrebbe dovuto inserire, a valle del risultato algoritmico, una valutazione umana per accertare l’effettiva identità sostanziale tra i progetti. Avendo invece basato l’esclusione esclusivamente sul risultato della comparazione automatica, la decisione è illegittima.
Nota della Redazione
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