Ottemperanza al giudicato carta docente estesa al controvalore pecuniario (TAR Campania n. 4740 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ove l’amministrazione non abbia adempiuto nel termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente, deve nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Quando il termine di fruizione del beneficio, fissato nella sentenza ottemperanda, sia decorso per la condotta omissiva dell’amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a erogare il controvalore pecuniario con interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. L’esaurimento dei fondi di bilancio non integra legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Quattro docenti, soccombente l’amministrazione nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, agivano davanti al TAR per l’ottemperanza al giudicato che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, con importi variabili. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione, destinataria della notifica del titolo esecutivo, non aveva dato corso all’adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, riscontrando la rituale notifica della sentenza ottemperanda e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Quanto alla sorte del beneficio, il Collegio ha precisato che, ove il termine per la fruizione della carta docente indicato dal giudice ordinario sia decorso, l’amministrazione è comunque tenuta a corrispondere il controvalore pecuniario con gli interessi legali. La mancata fruizione del beneficio in formato elettronico entro il termine non è dipesa dalla volontà dei ricorrenti, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dalla propria inerzia per sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato.

In accoglimento della domanda, il giudice ha nominato sin da ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di spesa. Ha precisato che la carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non può impedire l’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario attivare ogni iniziativa utile al pagamento.

Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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