Esecuzione del giudicato sulla carta docente oltre il termine di fruizione (TAR Campania n. 4359 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al titolo esecutivo giurisdizionale nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza resa in ottemperanza. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria: il mancato rispetto del limite temporale non può essere imputato alla parte ricorrente ma è conseguenza della condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi della propria inerzia. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un importo complessivo di euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. La ricorrente, dopo la notifica del titolo esecutivo all’amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR della Campania ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo il giudicato del giudice ordinario ritualmente notificato e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre precisato che, ove sia decorso il termine di due anni fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali, stante la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria.

La decisione si fonda sul principio per cui il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può trarre vantaggio dalla propria inerzia per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato.

Il Collegio ha altresì nominato un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 500,00 con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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