L’interesse difensivo all’accesso va vagliato in astratto e prescinde dall’azione processuale (TAR Calabria n. 1471 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, l’interesse deve essere vagliato quale effettiva sussistenza di una situazione giuridica soggettiva astrattamente ledibile dall’attività amministrativa, senza anticipare valutazioni di merito o scelte strategiche proprie di una diversa ed eventuale azione processuale. Ne consegue che la legittimazione del richiedente, anche se comodatario del fondo servente, non richiede la titolarità di un diritto reale sull’immobile oggetto del titolo edilizio, potendo fondarsi su rapporti e titoli (comodato, servitù di passaggio, attività d’impresa) idonei a sostenere una pluralità di azioni civili e amministrative. La richiesta di accesso è sufficientemente specifica anche quando individua i documenti con criterio di collegamento (“atti relativi a”), gravando sull’amministrazione l’onere di ricercarli secondo un paradigma di relazione procedimentale. L’omessa evocazione in giudizio di altre amministrazioni destinatarie dell’istanza non determina l’improcedibilità, ma espone il richiedente al rischio che il documento non sia nella disponibilità dell’ente convenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, comodatario di immobili adibiti ad attività d’impresa e titolare di una servitù di passaggio dichiarata giudizialmente, chiedeva al Comune l’accesso a una pluralità di documenti, tra cui il permesso di costruire n. 1/2025 rilasciato in favore dei controinteressati per un intervento su un’area adiacente insistente anche sulla rete fognaria, nonché atti relativi a precedenti interventi e malfunzionamenti della rete stessa. Il Comune denegava l’accesso per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ritenendo la richiesta meramente esplorativa. Il controinteressato eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione del comodatario e la tardività dell’istanza rispetto al termine di impugnazione del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in primo luogo l’eccezione di omessa citazione delle altre amministrazioni destinatarie dell’istanza, rilevando che un atto stragiudiziale non è idoneo a fondare un litisconsorzio necessario, il quale può discendere solo dalla legge. L’unico effetto dell’omessa notifica è che la domanda ex art. 116 c.p.a. è rivolta al solo Comune, con il rischio che l’ente non possieda parte della documentazione.
Quanto alla legittimazione, la Corte afferma che il vaglio dell’interesse difensivo deve essere compiuto in astratto, non potendo il giudice dell’accesso anticipare valutazioni di rito o di strategia processuale proprie dell’eventuale azione di merito. La posizione del ricorrente è supportata da plurimi titoli — comodato, attività d’impresa nel fondo servente e servitù di passaggio — ciascuno idoneo a fondare diverse azioni, dalla denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) all’azione di aggravamento della servitù (art. 1067 c.c.).
La Corte esclude altresì la tardività dell’istanza, osservando che l’impugnazione del titolo edilizio è solo una delle possibili iniziative e che l’interesse all’accesso ha requisiti meno stringenti di quelli richiesti per l’azione di annullamento, non essendo pertinente il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021.
Quanto alla genericità, la richiesta risulta sufficientemente specifica: i documenti sono precisamente individuati negli estremi o mediante criteri di collegamento, gravando sull’amministrazione l’onere di ricercarli e di dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’eventuale inesistenza con motivazione univoca e dettagliata. Il ricorso è quindi accolto con condanna del Comune all’ostensione entro trenta giorni.
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Nota della Redazione
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