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Rigetto rinnovo permesso di soggiorno per inesistenza del rapporto di lavoro autonomo (TAR Lombardia n. 3943 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, l’accertamento da parte dell’Amministrazione dell’inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato dal richiedente costituisce causa autonoma e sufficiente di rigetto dell’istanza. Tale accertamento, se compiuto aliunde dalla Questura, rende irrilevante l’individuazione specifica dei documenti falsi o alterati prodotti dall’interessato, nonché l’esito del giudizio penale sulla loro falsità. Il versamento dei contributi e la dichiarazione fiscale di un reddito non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’effettività dell’attività lavorativa, ove questa risulti oggettivamente inesistente.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo, presentata a mezzo di kit postale. Il provvedimento si fondava sulla circostanza che l’impresa individuale richiamata nella documentazione prodotta fosse “nota all’Amministrazione quale impresa falsa”, utilizzata al solo scopo di produrre documentazione di comodo per stranieri richiedenti titoli di soggiorno.

Avverso tale diniego il ricorrente deduceva la natura meramente indiziaria delle affermazioni questorili, la genericità e l’illogicità della motivazione per la mancata individuazione dei documenti falsificati, e la sopravvenienza di una nuova attività lavorativa autonoma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, respingendo i tre motivi di doglianza. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato era chiaro nell’individuare la causa ostativa, ossia l’inesistenza del rapporto di lavoro, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Questura. A fronte di tale accertamento, il ricorrente non aveva fornito prova dell’effettività dell’attività lavorativa dichiarata, non essendo sufficienti né il versamento dei contributi né la dichiarazione fiscale di un reddito per un’attività risultata sconosciuta.

Con riguardo alla dedotta sopravvenienza di un rapporto di lavoro autonomo, il giudice ha valorizzato la relazione della Questura, depositata in giudizio, dalla quale emergeva che il ricorrente si era trasferito in altra città, dove aveva ottenuto un titolo di soggiorno provvisorio per attesa esito di ricorso contro il diniego dello status di rifugiato, successivamente scaduto. Tale circostanza escludeva l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro.

In ordine al secondo e al terzo motivo, il Tribunale ha precisato che l’inesistenza del datore di lavoro, rilevata aliunde dalla Questura, rendeva irrilevante stabilire quali specifici documenti fossero falsi, essendo decisiva la sola inesistenza del rapporto. La circostanza che il ricorrente avesse prodotto dichiarazioni fiscali e contabili proprie, anziché documentazione proveniente dalla controparte contrattuale, dimostrava l’insufficienza probatoria dell’esistenza del rapporto.

Il Collegio ha infine compensato le spese di giudizio, sussistendo giustificati motivi, e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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