Proposta di dissesto ASP è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Calabria n. 793 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Commissione straordinaria di un’azienda sanitaria propone al Commissario ad acta per il Piano di rientro la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019, ha natura endoprocedimentale e rilevanza meramente interna. Essa non è autonomamente impugnabile, difettando di efficacia lesiva nella sfera giuridica dei terzi. Unico atto a rilevanza esterna e natura provvedimentale è quello del Commissario ad acta che eventualmente dichiari il dissesto. Il ricorso proposto avverso la proposta è inammissibile per carenza di interesse, non ricorrendo alcuna delle eccezioni elaborate dalla giurisprudenza in tema di atti endoprocedimentali.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice dell’azienda sanitaria provinciale, ha impugnato la deliberazione della Commissione straordinaria dell’ASP con cui era stata approvata la proposta di dissesto dell’ente, insieme alla deliberazione integrativa che ne ampliava le motivazioni. Ha inoltre impugnato il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti e chiesto l’accertamento del diritto alla documentazione richiesta.
Costituitisi in giudizio l’ASP, il Ministero della Salute e il Commissario ad acta, l’azienda ha eccepito la irricevibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atti non lesivi, e comunque la sua infondatezza. Dopo l’accoglimento dell’istanza di accesso e la cancellazione della causa dal ruolo per l’avvio di trattative transattive, la controversia è stata nuovamente fissata e spedita in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, richiamando una pronuncia assunta in vicenda del tutto sovrapponibile. La delibera con cui la Commissione straordinaria propone al Commissario per il Piano di rientro la gestione straordinaria dell’ente è qualificata come semplice proposta, ad efficacia meramente endoprocedimentale, mentre la successiva deliberazione integrativa si limita a completarne le considerazioni.
Il giudice individua l’unico atto a rilevanza esterna e di natura provvedimentale nel provvedimento con cui il Commissario ad acta, organo competente, eventualmente dichiari il dissesto finanziario dell’ASP. Tale atto, al momento della decisione, non risulta adottato. Ne deriva l’applicazione del principio secondo cui gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, non producendo alcuna lesione attuale e concreta dell’interesse del privato.
Il Collegio richiama le eccezioni a tale regola elaborate dalla giurisprudenza: sono impugnabili gli atti vincolanti che orientano in modo ineluttabile la decisione finale, gli atti interlocutori che determinano un arresto del procedimento frustrando l’aspirazione del privato, gli atti soprassessori che producano un arresto a tempo indeterminato. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, mancando ogni vincolo in capo al Commissario.
Il Collegio rileva altresì che la posizione giuridica fatta valere è di natura oppositiva, e che la ricorrente era consapevole della natura dell’atto, avendo dichiarato di impugnarlo a scopo meramente prudenziale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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