Giudizio di ottemperanza per la carta docente: inerzia dell’Amministrazione oltre il termine dilatorio (TAR Lombardia n. 3942 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è inadempiente e il creditore può legittimamente proporre ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., volto ad ottenere la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit., il commissario può procedere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi destinati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio la declaratoria del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva, oltre spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, ma non era seguito alcun adempimento. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la domanda. La decisione si fonda sull’accertamento di due presupposti: l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 15 novembre 2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni, senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 2 febbraio 2026.
Il Collegio ha quindi disposto la completa esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio economico per la formazione professionale. Essendo l’Amministrazione rimasta inadempiente anche dopo la notifica del titolo, la nomina di un commissario ad acta è conseguenza necessaria e non meramente eventuale.
In particolare, il commissario è stato individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con il compito di porre in essere ogni atto necessario per l’esecuzione. Lo stesso potrà avvalersi del pagamento in conto sospeso, qualora i fondi destinati non siano sufficienti.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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