L’annullamento d’ufficio della SCIA non può surrogare i poteri di vigilanza sulle strutture socio-sanitarie (TAR Lombardia n. 2859 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di una SCIA, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, è soggetto al termine massimo di un anno dal ricevimento della segnalazione, termine che decorre dalla data di presentazione della stessa. Decorso tale termine, l’amministrazione non può più esercitare il potere di autotutela, né adottare il divieto di prosecuzione dell’attività di cui all’art. 19, comma 3, della medesima legge, quando la SCIA sia stata presentata da oltre otto anni. Il potere di autotutela su una segnalazione presentata per un cambio di gestione non può essere utilizzato per surrogare i poteri di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociali, che la normativa regionale attribuisce all’amministrazione con strumenti specifici, quali la diffida e la chiusura della struttura in caso di carenza dei requisiti minimi o di pericolo per la salute e l’incolumità delle persone.
Il Fatto
Una società, gestrice di una residenza per anziani autosufficienti, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata nel 2017, avente ad oggetto il cambio di gestione dell’attività. Il provvedimento imponeva il divieto di prosecuzione dell’attività, per difformità tra quanto dichiarato e quanto realizzato e per ragioni di ordine pubblico, ravvisate nella preclusione di ogni controllo sulla regolarità dell’attività. La società ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti per l’intervento in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando che l’intervento in autotutela era stato adottato a distanza di otto anni dalla presentazione della SCIA, in palese violazione del termine annuale previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il giudice ha evidenziato come l’amministrazione fosse a conoscenza, sin dal 2008, della natura dell’attività svolta nella struttura, avendo ricevuto e riscontrato le comunicazioni preventive di esercizio presentate dal primo e dal secondo gestore.
La circostanza che la ricorrente avesse utilizzato un modello formalmente riferito alla “nuova apertura di struttura ricettiva” non assumeva valenza dirimente, atteso che la descrizione dell’intervento indicava chiaramente la “nuova attività per casa di riposo” e il codice ATECO 873000. La dichiarazione di rispetto della normativa urbanistico-edilizia e igienico-sanitaria, contenuta nella SCIA, assolveva alle prescrizioni di cui all’art. 15 della legge della Regione Lombardia n. 3/2008, che disciplina la rete delle unità d’offerta sociali.
Il Collegio ha precisato che il richiamo all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 operato dal Comune era non pertinente, poiché la base del provvedimento impugnato non era la repressione di abusi edilizi, ma l’assenza dei requisiti strutturali e organizzativi per l’esercizio dell’attività. La verifica della sussistenza di tali requisiti è riservata alle amministrazioni competenti e non può essere surrogata dall’autotutela su atti di natura privata come la SCIA.
Il TAR ha infine chiarito che, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 3/2008, i poteri del Comune in caso di carenza dei requisiti minimi sono la diffida e la chiusura della struttura, previo accertamento del pericolo per la salute o l’incolumità delle persone. Tali poteri non possono essere esercitati attraverso l’annullamento d’ufficio di una segnalazione ormai risalente nel tempo.
Nota della Redazione
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