Il nuovo diniego all’esito del riesame ordinato dal giudice è atto confermativo in senso proprio e va impugnato autonomamente (TAR Lombardia n. 2858 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’amministrazione all’esito del riesame disposto dal giudice, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, non ha natura di atto meramente confermativo quando sia preceduto da una nuova istruttoria e da una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto e di diritto, con motivazione che riflette l’esito della rinnovata fase procedimentale. In tale evenienza, il nuovo atto si sostituisce al precedente quale fonte di disciplina del rapporto, è direttamente lesivo e deve essere autonomamente impugnato nel termine di decadenza, anche mediante motivi aggiunti. La mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’effetto lesivo essere più ricondotto all’atto originario, ormai superato.
Il Fatto
Un cittadino pakistano impugnava il diniego opposto dalla Questura di Milano alla sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sull’accertamento di un’assenza dal territorio nazionale superiore al limite previsto, protrattasi complessivamente per oltre dieci mesi. Il ricorrente, deducendo di aver assistito la coniuge in precarie condizioni di salute, aveva prodotto documentazione medica tradotta ma non legalizzata nelle forme di legge.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’amministrazione di riesaminare la fattispecie, considerando anche i documenti prodotti in sede processuale. Il riesame si concludeva con un nuovo provvedimento di diniego, sorretto da una motivazione che valorizzava la scansione temporale degli eventi e l’insufficienza della documentazione prodotta. Il ricorrente non impugnava autonomamente tale atto, limitandosi a depositare una memoria difensiva tardiva e a proporre separato ricorso ex art. 112 c.p.a. per la declaratoria di nullità del provvedimento per violazione del giudicato cautelare, rigettato con sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che il nuovo provvedimento adottato dalla Questura all’esito del riesame ordinato in sede cautelare non costituisce atto meramente confermativo del precedente diniego. La giurisprudenza citata distingue, infatti, l’atto con cui l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, ribattendone il contenuto senza nuova istruttoria, dal provvedimento la cui adozione sia preceduta da un riesame della situazione sottesa all’atto originario, con esperimento di ulteriori adempimenti istruttori e nuova ponderazione degli interessi.
Nel caso di specie, la Questura ha riesaminato nel merito la documentazione medica disponibile, rilevando che il ricovero della coniuge era avvenuto diversi mesi dopo l’inizio dell’assenza e che i certificati prodotti per il secondo periodo di allontanamento non erano pertinenti. La motivazione del nuovo diniego ha inoltre evidenziato il profilo formale della mancata legalizzazione dei documenti e la mancata produzione del certificato relativo al periodo febbraio-luglio 2024, seppur richiesto in sede procedimentale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990.
Tale attività istruttoria dimostra che l’amministrazione non si è limitata a confermare il precedente rigetto, ma ha adottato un provvedimento di conferma in senso proprio, che supera e sostituisce quello originario. Ne consegue che gli effetti pregiudizievoli per il ricorrente dipendono dal nuovo atto, il quale avrebbe dovuto essere impugnato con motivi aggiunti nel rispetto del termine decadenziale. La memoria difensiva depositata tardivamente e non notificata all’amministrazione non possiede i requisiti per essere qualificata come tale.
Il Collegio ha infine rilevato che l’azione esperita dal ricorrente avverso il nuovo provvedimento, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., si è conclusa con sentenza di rigetto, sicché l’atto risulta ormai definitivo. La declaratoria di improcedibilità dei ricorsi riuniti per sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto conseguenza necessaria della mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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