Il rischio migratorio per il visto stagionale include l’abuso del titolo (TAR Lazio n. 14594 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità amministrativa in materia di visti d’ingresso è particolarmente lata e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche. La valutazione del c.d. rischio migratorio ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 4 del D.M. n. 850/2011 non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare sul territorio nazionale, ma comprende anche il rischio di abuso del titolo richiesto, ossia che il visto di ingresso venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino indiano, era destinatario di una proposta di assunzione da parte di una società agricola e beneficiario di un nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato stagionale. A seguito del rigetto della domanda di visto da parte del Consolato Generale d’Italia a Calcutta, il diniego era stato annullato dal TAR per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

In esecuzione della decisione, il Consolato aveva riaperto il procedimento e, dopo una nuova intervista e l’acquisizione delle osservazioni del ricorrente, aveva nuovamente negato il visto, ritenendo sussistenti “ragionevoli dubbi circa la sua intenzione a lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto/permesso di soggiorno” e rilevando elementi di contrasto con quanto indicato nel nulla osta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso. I giudici hanno innanzitutto richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione del rischio migratorio non è circoscritta al pericolo di permanenza irregolare, ma investe anche l’ipotesi che il titolo di soggiorno venga impiegato per scopi differenti da quelli dichiarati, come il ricongiungimento familiare non formalizzato.

L’istruttoria ha rivelato che il richiedente aveva già presentato una precedente richiesta di visto turistico su invito di un cittadino italiano, con l’intenzione di ricongiungersi a quest’ultimo. L’analisi dei carteggi intercorsi ha inoltre evidenziato come il datore di lavoro avesse sollecitato più volte l’emissione del visto e rivendicasse l’iniziativa di assumere il richiedente al fine di ottenerne l’ingresso in Italia per motivi non lavorativi.

Alla luce di tale quadro, la Corte ha ritenuto che la deduzione dell’amministrazione circa la non veridicità delle informazioni fornite in sede di colloquio e l’elevata probabilità di abuso del titolo non fossero manifestamente irragionevoli, pur nella loro natura congetturale, così da rendere il sindacato del giudice amministrativo non esercitabile oltre i limiti dell’abnormità logica.

Il TAR ha infine precisato che la precedente sentenza si era limitata a sanzionare le violazioni procedimentali e non aveva inciso sulla discrezionalità amministrativa nella valutazione del rischio migratorio, che poteva quindi essere nuovamente esercitata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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