Sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione (TAR Abruzzo n. 489 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato per le medesime opere già colpite da un’ordinanza di demolizione, non determina la cessazione della materia del contendere ma il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile, atteso che il provvedimento sanante, pur non essendo satisfattivo della pretesa azionata, è idoneo a superare la situazione esistente al momento della proposizione del gravame e a far venir meno l’interesse a coltivarlo nel merito, rendendo le opere legittime ex post.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Abruzzo tre ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emesse dal Comune di Tornimparte, relative rispettivamente a un edificio in muratura con solaio di copertura in legno, a una tettoia con struttura in legno e a una recinzione in legno insistente su particelle di un fondo, di cui una appartenente al demanio comunale.
Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava il permesso di costruire in sanatoria n. 19 del 16 febbraio 2026, rilasciato dal medesimo Comune per le opere oggetto delle ordinanze impugnate, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di sanatoria, sebbene sopravvenuto, non poteva considerarsi satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio, poiché non interviene sulla legittimità delle ordinanze di demolizione impugnate, ma le priva del loro effetto demolitorio.
Ciò nondimeno, il Collegio ha ritenuto che la sanatoria fosse idonea a superare la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo le opere legittime ex post e, pertanto, facendo venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare il giudizio di annullamento.
La Corte ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dal sopravvenuto difetto di interesse, optando per la seconda figura processuale, e ha dichiarato il ricorso improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.