Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per mancata immissione in ruolo del docente precario (TAR Lombardia n. 2837 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuta esecuzione dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione, dichiarata dalla parte ricorrente nelle more processuali e non contestata, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non elide la soccombenza virtuale dell’amministrazione, la quale, ove risulti non controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, è comunque condannata alla rifusione delle spese di lite, anche in assenza di una pronuncia nel merito e quando le attività difensive siano state di natura minimale e ripetitiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi un provvedimento favorevole in materia di immissione in ruolo, reso all’esito di un giudizio avente ad oggetto la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro. L’amministrazione scolastica non aveva tuttavia dato esecuzione alla sentenza, sicché la docente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al dictum e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Solo il Ministero si era costituito in giudizio, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale era rimasto contumace. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva depositato una memoria con la quale aveva dichiarato che l’amministrazione aveva ormai ottemperato all’obbligo di provvedere.

La Motivazione dell’Adunanza

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di intervenuta ottemperanza, contenuta nella memoria depositata dalla parte ricorrente il 29 aprile 2026, comportasse l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato. La circostanza che l’esecuzione fosse intervenuta nelle more processuali rendeva infatti priva di oggetto la pretesa esecutiva e imponeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sul tema delle spese di lite, il Collegio non ha ritenuto di applicare il criterio della soccombenza virtuale, ma ha comunque condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese, richiamando l’assenza di contestazione sull’inadempimento al momento della proposizione del ricorso. La condanna è stata ritenuta doverosa, in quanto la resistenza dell’amministrazione aveva reso necessario il ricorso al giudice, indipendentemente dal successivo adempimento.

La liquidazione è stata contenuta in misura ridotta, in considerazione del valore estremamente contenuto della controversia e della circostanza che le attività difensive, in tale materia, richiedono prestazioni minime e standardizzate, non essendo emerse questioni di particolare complessità. L’importo è stato fissato in via equitativa ed è stato disposta la distrazione in favore dei difensori, che si erano dichiarati antistatari.

La pronuncia conferma che l’ottemperanza è uno strumento volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e che il ricorrente ha diritto al ristoro delle spese anche quando l’amministrazione si determini a eseguire solo dopo la proposizione del ricorso, non potendo l’adempimento tardivo elidere l’onere di sostenere il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *