Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2650 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., costituisce il parametro dell’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. È illegittimo il rifiuto di adempiere protratto oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorso il quale può essere avviata l’azione esecutiva.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla docente ricorrente la somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Poiché l’Ente non ha provveduto al pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, la dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, specie per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.

Il Collegio ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni statali un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Alla luce di tali premesse il ricorso è stato accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. È stato inoltre nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso. Le spese, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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