Improcedibilità del ricorso per accesso ad atti espropriativi e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2836 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di avere acquisito aliunde il provvedimento favorevole non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere qualora non sia allegata la soddisfazione della complessiva pretesa azionata. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, resa palese dalla dichiarazione stessa, conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, ancorché la parte resistente non abbia sollevato eccezioni sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti, volta a conoscere ed estrarre copia della documentazione relativa a una procedura espropriativa concernente un bene immobile sito nel Comune di Lentate sul Seveso. L’istanza era stata formulata in più occasioni a partire dal luglio 2025 e reiterata nel febbraio 2026. Con separata istanza, il ricorrente chiedeva altresì la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, rimasta anch’essa priva di riscontro da parte dell’amministrazione. Il Comune di Lentate sul Seveso si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, con memoria depositata in giudizio, aveva rappresentato di avere acquisito aliunde il decreto di esproprio, chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo all’originaria pretesa accessoria. Tale richiesta non poteva essere accolta in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare l’integrale soddisfazione della pretesa vantata, atteso che l’acquisizione del decreto non implicava necessariamente il soddisfacimento di tutte le utilità richieste con il ricorso introduttivo.
Cionondimeno, la dichiarazione resa dal ricorrente rendeva palese la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del ricorso complessivamente considerato, profilo che determina una declaratoria di improcedibilità piuttosto che di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che la parte resistente non aveva sollevato eccezioni al riguardo, confermando l’assenza di contestazioni sull’esito definitorio della lite.
La natura della fattispecie e le concrete modalità di definizione del giudizio hanno infine indotto il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, non ricorrendo i presupposti per una condanna alle spese a carico della parte soccombente in senso sostanziale.
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Nota della Redazione
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