L’ottemperanza non prova il pagamento senza data certa: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2570 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza riguardante obblighi di pagamento di somme di denaro, l’amministrazione resistente è onerata di fornire la prova dell’intervenuto adempimento mediante documentazione idonea a comprovare l’effettiva erogazione e la relativa data. La semplice produzione di una disposizione di pagamento priva di data non soddisfa l’onere probatorio, non consentendo di verificare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che per tale attività sia dovuto compenso trattandosi di compito istituzionale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/2021, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma lorda oltre interessi. Nonostante la rituale notifica del titolo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, tanto da indurre la creditrice a notificare ricorso per ottemperanza. Costituitosi in giudizio, il Ministero aveva affermato di aver provveduto all’erogazione, depositando una disposizione di pagamento priva di data, mentre la ricorrente ne aveva contestato l’avvenuta esecuzione producendo i cedolini paga relativi al periodo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio, constatando la sussistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la regolare notifica, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato come la documentazione versata in atti dall’amministrazione non fosse idonea a fornire prova dell’avvenuto pagamento: la disposizione di pagamento prodotta risultava, infatti, priva di data, circostanza che impediva di verificare l’effettiva e tempestiva esecuzione del giudicato. Il Collegio ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’amministrazione per la parte non eseguita.

Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione, previa verifica delle somme eventualmente già corrisposte e della residua parte da ottemperare. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la rifusione in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidandole nella misura indicata dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate in motivazione e precisando che alcun compenso è dovuto al commissario ad acta, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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