Procura alle liti generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità ex art. 40 c.p.a. (TAR Lombardia n. 2572 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità dinanzi alla quale il ricorso è proposto. La procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e allegata telematicamente non è equiparabile alla procura apposta in calce all’atto, con la conseguenza che la sua genericità determina l’inammissibilità del ricorso. Detto vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, né è concedibile l’errore scusabile.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. L’amministrazione non aveva adempiuto e la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva per resistere. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio, previo rilievo d’ufficio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su un documento analogico separato e allegata alla PEC di notifica del ricorso nativo digitale, conteneva una formula meramente programmatica, priva dell’indicazione del giudice adito, degli estremi della sentenza da eseguire e di ogni altro elemento utile a identificare la specifica controversia, violando così il requisito della specialità imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Tale equiparazione, secondo il giudice, non è estensibile al caso in cui la procura sia redatta su supporto analogico e il ricorso sia nativo digitale, poiché la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte abbia avuto contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità o la coevità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso. In tal modo, la Sezione si discosta dall’orientamento precedente, ritenuto superato dalla pronuncia Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Quanto alla sanabilità del vizio, la Corte ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la carenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione, impedendo la configurabilità del potere di rinnovazione. Ha altresì escluso la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., atteso che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi preesistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
In conclusione, il ricorso, notificato il 22 dicembre 2025, successivamente alla pubblicazione della sentenza Adunanza plenaria n. 11 del 2025, è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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