Acquisizione gratuita limitata al sedime delle opere abusive (TAR Liguria n. 1015 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, costituisce sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, illecito amministrativo omissivo propter rem, autonomo rispetto all’abuso edilizio. L’effetto acquisitivo si produce ipso iure allo scadere del termine, con conseguente irrilevanza delle violazioni partecipative ex art. 21-octies l. n. 241/1990. L’acquisizione è vincolata e obbligatoria limitatamente alle opere e all’area di sedime, sicché l’eventuale estensione a superficie ulteriore richiede apposita motivazione che espliciti criteri e ragioni della delimitazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da due ordini di demolizione (del 1990 e del 2007) relativi a un complesso immobiliare in Genova. Dopo il definitivo rigetto dei gravami da parte del Consiglio di Stato, il Comune ha accertato l’inottemperanza e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi, dell’area di sedime e di una superficie massima di mq 9.178.

Il proprietario ha impugnato il provvedimento deducendo cinque motivi: l’estraneità agli abusi, l’applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria, la sospensione dell’efficacia degli ordini di demolizione per oltre trent’anni, carenze istruttorie e motivazionali, e l’ingiustificata estensione dell’area acquisita oltre il sedime delle opere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del soggetto non destinatario del provvedimento, non essendo proprietario dell’area sulla base dell’atto notarile versato in atti.

Il primo motivo è stato rigettato: l’acquisizione consegue all’inottemperanza, non all’abuso, come chiarito da Ad. plen. n. 16/2023. Irrilevante è la qualità di autore dell’abuso, essendo necessaria la prova di essersi concretamente adoperati per rimuovere l’opera; generiche le ragioni di impossibilità legate all’emergenza COVID-19 e alla difficoltà di rilascio da parte degli occupanti, dovendosi attivare gli strumenti civilistici per recuperare l’immobile.

Il secondo motivo è infondato: l’acquisizione è sanzione dell’inottemperanza, illecito autonomo che si è perfezionato nella vigenza della disciplina attuale; infondata è quindi la censura di irretroattività. Il terzo motivo è infondato perché l’effetto acquisitivo è automatico e le violazioni partecipative sono irrilevanti, essendo il ricorrente consapevole degli esiti dei giudizi.

Anche il quarto motivo è infondato: la circostanza della rimozione della tettoia è irrilevante, non essendo essa inclusa tra i beni acquisiti. È stato invece accolto il quinto motivo: l’acquisizione di area ulteriore rispetto al sedime richiede una specifica motivazione sui criteri di delimitazione, carente nel caso di specie. La superficie acquisibile è pertanto limitata a quella di sedime di mq 705,20, essendo l’acquisizione vincolata alle opere e all’area su cui insistono.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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