Procura alle liti generica: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 2574 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti generica, priva dell’indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità giudiziaria, qualora la stessa sia stata rilasciata su documento analogico separato e non materialmente congiunto al ricorso nativo digitale. In tal caso non è applicabile la regola della procura “apposta in calce”, di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché non è garantita la consapevolezza del conferente né l’anteriorità della delega rispetto alla redazione dell’atto. Il difetto di procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., né è rimediabile con l’errore scusabile, a seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione di tale pronuncia.

Il Fatto

La ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva eseguito la prestazione e la creditrice aveva quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente escluso di dover adottare l’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., stante l’assenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio. Tale avviso, volto a instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, non è necessario quando i procuratori delle parti non presenziano all’udienza, configurandosi una tacita rinuncia al diritto di controdedurre, come affermato da Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305. Nel merito, il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, la quale non indicava né il tribunale adito né il provvedimento da eseguire.

Richiamato l’orientamento della Sezione, il giudice ha precisato che la procura su foglio separato, sottoscritta con firma autografa e allegata in copia informatica alla PEC di notifica, non integra l’ipotesi della procura apposta in calce ex art. 83, comma 3, c.p.c. L’eccezione di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.C.S. 28 luglio 2021 non può essere estesa: la certificazione di autografia non garantisce che il soggetto abbia contezza dell’oggetto del potere conferito né dimostra che la delega sia antecedente alla redazione del ricorso. Il TAR ha quindi disatteso il precedente indirizzo di Cons. Stato, III, 25 ottobre 2024, n. 8552, ritenendolo superato da Ad. plen. n. 11 del 2 ottobre 2025, che impone la preesistenza o la contestualità della procura rispetto al ricorso. In definitiva, per il giudice lombardo, il ricorso nativo digitale richiede una procura che rechi in sé elementi esaustivi per risalire alla volontà del sottoscrittore di investire il difensore per la specifica controversia.

Quanto alla sanabilità, il Collegio ha escluso l’applicazione del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Ha inoltre negato la concessione dell’errore scusabile, ravvisabile solo in caso di obiettiva incertezza normativa: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire, come osservato da Cons. Stato, III, 9 marzo 2026, n. 1860.

Il ricorso, notificato l’8 gennaio 2026, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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