Declassamento aree ex PEEP a zona agricola: legittimo il Piano degli Interventi (TAR Veneto n. 1701 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica e le relative varianti al Piano degli Interventi che riducono o azzerano la capacità edificatoria di singole aree costituiscono esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per palese illogicità, irrazionalità o errore di fatto. La classificazione operata dal Piano di Assetto del Territorio, che individui un ambito di urbanizzazione consolidata o una linea preferenziale di sviluppo insediativo, non obbliga il Piano degli Interventi a confermare la destinazione edificatoria pregressa. La scadenza di un piano attuativo di iniziativa pubblica, come un PEEP, fa venir meno soltanto i vincoli espropriativi e l’obbligo di realizzare l’opera pubblica, ma non determina la caducazione della destinazione urbanistica conformativa, che resta impressa sui suoli e può essere modificata solo da una specifica variante. Ne consegue che il privato, in assenza di convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato, non può vantare alcun legittimo affidamento alla conservazione della destinazione edificatoria anteriore.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di terreni nel Comune di Venezia, località Zelarino, compresi in un ambito di urbanizzazione consolidata e destinati dal previgente strumento urbanistico a zona residenziale di espansione C2, soggetta a Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) di iniziativa pubblica.

Con deliberazione consiliare del 14 dicembre 2023, il Comune ha adottato una variante al Piano degli Interventi che, per le aree PEEP decadute, ha attribuito la destinazione agricola (ZTO E) o area verde privato (ZTO Vp), demandando eventuali sviluppi edificatori alla presentazione di specifici accordi pubblico-privati. La ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo la violazione dell’art. 17 l.r. 11/2004 per il contrasto con le previsioni del PAT, la violazione degli artt. 4 e 12 l.r. 14/2017 in materia di consumo di suolo, nonché il difetto di motivazione e la disparità di trattamento rispetto alle altre aree decadute. Successivamente, ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione della variante del 14 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, osservando che l’annullamento della variante farebbe rivivere la destinazione C2-PEEP, restituendo comunque ai terreni una capacità edificatoria oggi azzerata. In ogni caso, i vizi dedotti sono di natura sostanziale e riguardano l’intera logica della variante per le aree PEEP, rendendo la domanda finalizzata a rimuovere un danno diretto e immediato sui propri beni.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il PAT non introduce di per sé vincoli di assoluta inedificabilità, ma fissa limiti conformativi, mentre la definizione puntuale dell’assetto del territorio spetta al Piano degli Interventi. Il PI, quindi, non è obbligato a confermare le pregresse destinazioni edificatorie e può modularle per esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità o irrazionalità, e la motivazione è soddisfatta con l’indicazione dei criteri generali che sorreggono le scelte.

Nella fattispecie, la variante risulta sorretta da una motivazione ampia e articolata, illustrando le ragioni di contenimento del consumo di suolo e la programmazione dello sviluppo in un orizzonte temporale al 2050. Il TAR ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento del privato, poiché non è mai stata sottoscritta alcuna convenzione di lottizzazione ed il PEEP, di iniziativa pubblica, è scaduto senza che la ricorrente abbia attivato iniziative per la sua attuazione.

Il Collegio ha infine ritenuto legittimo il meccanismo dell’accordo pubblico-privato, quale strumento tipico della pianificazione urbanistica volto a equilibrare interessi pubblici e privati, e ha respinto i ricorsi, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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