Il pergolato con copertura in cannucciato è attività libera e non necessita di titolo edilizio (TAR Puglia n. 78 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pergolato, inteso come struttura di sostegno per piante rampicanti, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi, rientra nell’attività libera e non necessita di titolo edilizio. Solo quando il pergolato è coperto, anche parzialmente, con una struttura non facilmente amovibile, deve essere assoggettato alla disciplina delle tettoie. In materia di vincolo paesaggistico, l’ordinanza di demolizione deve motivare specificamente in ordine alla lesività dell’opera, valutata come ingombro percepibile alla visuale o innovazione non diluibile nel contesto paesistico.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una struttura lignea, cd. pergolato, realizzata in adiacenza alla propria villetta sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricadente in area turistica del PRG. L’amministrazione contestava la realizzazione sine titulo dell’opera, consistente in una struttura di circa 4,20 metri per 3,10 metri, con montanti verticali che sorreggono una copertura filtrante in cannucciato, aperta su tre lati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la nozione giurisprudenziale di pergolato, ha chiarito che tale struttura, essendo aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e destinata al sostegno di piante rampicanti, costituisce attività edilizia libera. Ha precisato che solo la copertura, anche parziale, con elementi non facilmente amovibili determina la riconduzione dell’opera alla categoria delle tettoie, assoggettate a permesso di costruire, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603.
Nel caso di specie, la struttura presentava una semplice copertura in cannucciato, considerata dal Tribunale quale elemento facilmente amovibile e non idoneo a trasformare il pergolato in una tettoia. Ne è conseguita l’insussistenza dell’obbligo di munirsi di titolo edilizio per la sua realizzazione.
Quanto al dedotto profilo paesaggistico, il TAR ha rilevato che, nei giudizi paesistici, è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico. L’ordinanza impugnata difettava totalmente di motivazione sul punto, non avendo il Comune specificato le ragioni per cui un manufatto di modeste dimensioni, come quello descritto, potesse integrare una lesione del vincolo paesaggistico.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza di demolizione è stata annullata, con compensazione delle spese di lite. La pronuncia conferma l’orientamento restrittivo in materia di assimilazione del pergolato alla tettoia e valorizza l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione nell’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi in area vincolata.
Nota della Redazione
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