Ottemperanza al giudicato di condanna alle spese e nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 1815 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della Pubblica Amministrazione di dare esecuzione al giudicato di condanna alle spese processuali liquidate in favore del procuratore antistatario, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’inerzia dell’ente integra violazione dell’obbligo di conformarsi al dictum del giudice e giustifica la nomina del commissario ad acta. Non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, salvo prova del maggior danno, mentre maturano interessi legali sino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione di una sentenza del TAR Campania che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese processuali del giudizio a quo liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Espone che il titolo è passato in giudicato, come da attestazione, di averlo notificato in forma esecutiva in data 14 luglio 2025 e che è decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Lamenta il mancato pagamento e chiede la condanna dell’amministrazione, oltre interessi e rivalutazione, con nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con atto di stile. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 il ricorso è trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello previsto dall’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
Il giudice accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il passaggio in giudicato della sentenza risulta comprovato dalla documentazione prodotta.
L’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice. L’amministrazione non ha provato l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso per ottemperanza, su cui grava pertanto l’onere della prova contraria.
Va dunque dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti in virtù di detto titolo, oltre interessi legali e spese successive documentate, detratto quanto già corrisposto. Il Collegio esclude invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, che matura interessi sino al soddisfo, e rilevata l’assenza di prova del maggior danno.
L’ente deve provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, che si insedierà alla scadenza del termine assegnato, previa richiesta di parte, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; non si dispone la distrazione, essendosi l’istante difeso in proprio.
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Nota della Redazione
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