Conferma in autotutela dell’autorizzazione per stazione radio base (TAR Lazio n. 14070 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conferma in senso proprio, adottata all’esito di un procedimento di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, previa nuova istruttoria e rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce un provvedimento che sostituisce integralmente l’atto confermato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla sua impugnazione. La legittimazione attiva e l’interesse al ricorso avverso l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base sono radicati dalla vicinitas e dalla prospettazione di una possibile nocività per l’ambiente, la cui effettiva sussistenza attiene al merito e non al rito. La preferenza per siti pubblici espressa da un regolamento comunale non può tradursi in un divieto assoluto di installazione in aree private, ove sia accertata l’infungibilità tecnica dei siti alternativi.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni presentava al Comune di Albano Laziale un’istanza unica per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base in un’area privata, conclusasi positivamente all’esito di una conferenza di servizi. Alcuni residenti in immobili contigui impugnavano la determinazione dirigenziale favorevole, deducendo, tra l’altro, l’omessa pubblicazione dell’istanza. Il Comune, rilevata tale carenza, avviava un procedimento di autotutela conclusosi con una determinazione di conferma dell’originaria autorizzazione, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una relazione tecnico-legale. Tale atto di conferma veniva a sua volta impugnato con motivi aggiunti dai medesimi ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando il principio per cui la vicinitas e la prospettazione di un possibile pregiudizio per l’ambiente e la salute sono sufficienti a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso, mentre la verifica dell’effettiva nocività attiene al merito della controversia.
Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, rilevando che l’adozione della determinazione di conferma in senso proprio, emessa a seguito di un apposito procedimento di autotutela con nuova istruttoria, sostituisce integralmente l’atto originario. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso il primo provvedimento e l’onere di impugnare tempestivamente il solo atto confermativo tramite motivi aggiunti.
Nel merito, la censura relativa all’omessa pubblicazione dell’istanza è stata ritenuta priva di pregio, in quanto la pubblicazione è stata effettuata nel corso del procedimento di autotutela, consentendo la partecipazione degli interessati. Quanto alle deduzioni sulla salute pubblica, il TAR ha valorizzato il parere favorevole dell’ARPA, non specificamente impugnato, rilevando l’assenza di elementi probatori circa il superamento dei limiti di esposizione.
Il Collegio ha infine escluso la violazione del regolamento comunale PRAEET, affermando che le preferenze per siti pubblici non costituiscono un divieto assoluto, e ha ritenuto legittimo l’esercizio di discrezionalità tecnica con cui l’Amministrazione ha accertato l’infungibilità delle aree alternative. La richiesta di CTU è stata giudicata irrilevante, essendo i fatti di causa incontroversi e l’istruttoria definitiva adeguata a garantire la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
Nota della Redazione
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