Violazione dei minimi salariali Assirm e anomalia dell’offerta nella gara per indagini (TAR Lazio n. 1622 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di servizi labour intensive, l’operatore economico che, nelle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia, applica indistintamente il minimo salariale previsto dalle tabelle Assirm per gli intervistatori telefonici anche al personale impiegato nelle interviste face-to-face non rispetta i minimi retributivi dovuti e integra la fattispecie escludente di cui all’art. 110, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. La lex specialis che richiama le tabelle Assirm con riferimento alla categoria degli intervistatori, e non a quella dei rilevatori, impone di parametrare il costo della manodopera ai distinti profili tariffari previsti per le diverse modalità di somministrazione del questionario. L’omessa considerazione di tale differenziazione vizia, per difetto di istruttoria, la valutazione finale di congruità dell’offerta.

Il Fatto

Una società di ricerca, seconda classificata in una procedura aperta bandita da una società di servizi di mobilità per l’affidamento triennale di un piano di indagini e di customer satisfaction nel territorio capitolino, impugna l’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente, che aveva offerto un ribasso del 43,90% e indicato costi della manodopera pari a euro 123.000,00, contro i 229.000,00 stimati dalla stazione appaltante.

Il ricorso è integrato da due successivi motivi aggiunti, redatti dopo che l’accesso agli atti ha consentito di conoscere i giustificativi dell’aggiudicataria e il verbale della Commissione giudicatrice. La ricorrente deduce, in particolare, l’incompetenza del responsabile della fase di affidamento, la mancata verifica dei minimi salariali per gli intervistatori in presenza e l’invalidità dei contratti di avvalimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione subordinata all’esito di un separato ricorso sull’accesso, rilevando l’assenza di pregiudizialità tra le due vicende, riferite a edizioni diverse della procedura. Nel merito, l’eccezione sull’incompetenza è infondata: l’art. 23 del disciplinare affidava la valutazione finale di congruità al responsabile della fase di affidamento, con il supporto della Commissione, e l’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 consente di separare le responsabilità, riservando al responsabile unitario funzioni di supervisione e coordinamento. La motivazione può giovarsi, per relationem, delle valutazioni della Commissione.

Il motivo sulla pretesa contraddittorietà della dichiarazione relativa al Ccnl è respinto: l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare in gara il Ccnl già in uso e di impegnarsi ad applicare il Ccnl Commercio indicato dalla lex specialis per la durata del contratto.

È invece fondata la censura sui costi della manodopera. Il disciplinare richiama le tabelle Assirm con riferimento alla categoria degli intervistatori, e il capitolato menziona gli “operatori telefonici e/o intervistatori su strada”. L’Accordo distingue tre profili: intervistatori telefonici, intervistatori in presenza e rilevatori statistico-scientifici, questi ultimi estranei all’assetto prestazionale descritto dalle schede tecniche, che per numerose linee di attività prevedono la somministrazione face-to-face.

Applicando indistintamente il valore di euro 12,32, proprio dell’intervistatore telefonico, anche alle interviste in presenza, l’aggiudicataria ha violato i minimi salariali previsti dalla tabella collettiva e integrato la fattispecie escludente dell’art. 110, co. 5, lett. d), cod. contratti. La valutazione finale di congruità è quindi viziata da difetto di istruttoria. Restano respinte le censure sui contratti di avvalimento, sull’asserita falsità delle giustifiche e sulla durata media delle interviste.

L’aggiudicazione è annullata; non essendo stato stipulato il contratto, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere sul subentro e respinge la domanda risarcitoria. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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