Sovradimensionamento degli standard urbanistici e motivazione rafforzata (TAR Lombardia n. 1571 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali o conflitto con affidamenti qualificati. Il potere di pianificazione è funzionale non solo all’ordinato sviluppo edilizio, ma anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici di rilievo costituzionale. L’onere motivazionale gravante sull’amministrazione, salvo i casi in cui lo strumento incida su zone circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e si soddisfa con l’indicazione dei profili e dei criteri che sorreggono le scelte. Il sovradimensionamento degli standard è ammesso, ma richiede una motivazione rafforzata che illustri le ragioni della dotazione superiore ai minimi di legge, senza necessità di motivazione puntuale sulle singole aree. La reformatio in peius della disciplina urbanistica è interdetta solo in presenza di determinazioni vincolanti o di affidamenti qualificati.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni nel Comune di Buccinasco, hanno impugnato gli atti di pianificazione urbanistica che incidono sulle loro aree, con particolare riguardo alla deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha disatteso le osservazioni e approvato in via definitiva il nuovo Piano di Governo del Territorio, unitamente agli atti prodromici e connessi.

Le censure investivano, in sintesi, il difetto di motivazione in relazione al superamento dei parametri minimi di standard fissati dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 12/2005 e dal D.M. n. 1444/1968, nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 42 Cost., sotto i profili del travisamento dei presupposti, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta. Il Comune si è costituito deducendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i tre motivi investono sostanzialmente il medesimo profilo: il lamentato difetto di motivazione rafforzata in cui sarebbe incorso il Comune nel prevedere una dotazione di standard superiore ai minimi di legge e nel rigettare le osservazioni volte a ottenere sulle aree una destinazione edificatoria. Le doglianze sono state quindi trattate congiuntamente.

In punto di diritto, il Tribunale ha richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la pianificazione urbanistica implica valutazioni di opportunità sulla base di comparazioni degli interessi pubblici in gioco, sottratte al sindacato di legittimità salvo palesi travisamenti dei fatti, illogicità o irragionevolezze. Le scelte di merito non sono sindacabili se non quando siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il potere di pianificazione è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici di rilievo costituzionale.

Quanto all’onere motivazionale, la giurisprudenza chiarisce che esso, salvo i casi di incidenza su zone circoscritte lesive di legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili e dei criteri che sorreggono le scelte. Il sovradimensionamento degli standard è ammesso, fatto salvo l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni della dotazione superiore a quella minima, senza che si richieda una motivazione puntuale sulle singole aree. La reformatio in peius è interdetta solo da determinazioni vincolanti o da affidamenti qualificati, configurabili in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi o giudicati.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che il superamento della dotazione minima sia conseguenza principale della superficie riservata a verde ed attrezzature sportive, scelta funzionale a contenere il consumo di suolo. Le controdeduzioni comunali hanno dato conto di una puntuale istruttoria sullo stato dei luoghi e di una coerente valutazione della situazione specifica delle aree, indicando gli obiettivi di salvaguardia degli spazi verdi e inedificati. I ricorrenti, per contro, hanno articolato censure generiche e non supportate da adeguati dati tecnici, senza evidenziare profili di abnorme illogicità o violazioni di aspettative qualificate.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in favore del Comune resistente in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *