Inottemperanza al giudicato sul bonus docenti: ordine di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13687 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la notificazione della sentenza passata in giudicato e decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’Amministrazione non può essere superato da mere contestazioni, gravando su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il giudice amministrativo, pertanto, dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia, senza che possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno e alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva dato corso alla statuizione di condanna, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando la regolare notificazione del titolo esecutivo e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario, nonché la decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato, e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..

Quanto al merito, il TAR ha accertato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito alcun chiarimento utile a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza, con la conseguenza che l’inadempimento doveva ritenersi sussistente alla luce del principio giurisprudenziale, richiamato in motivazione con riferimento alla pronuncia Cass. 13533/2001, secondo cui grava sul debitore l’onere di provare l’adempimento.

Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza. Ha, inoltre, disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, evidenziando la criticità sistemica derivante dall’inerzia ripetuta dell’Amministrazione nel corrispondere il bonus docenti, con aggravio di spese per la stessa.

La condanna alle spese è stata pronunciata secondo i parametri delle procedure esecutive, richiamando i precedenti Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029/2025, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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