Accesso agli atti e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13682 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, laddove ritenuta satisfattiva dall’interessato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. In tal caso, il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibile compensazione integrale delle spese di lite in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, volta ad ottenere la documentazione relativa alle prove d’esame sostenute nell’ambito della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L’istanza riguardava, in particolare, gli elaborati, i questionari, le griglie di correzione, i verbali della Commissione e gli ulteriori atti concernenti le operazioni di valutazione delle prove.
Avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 cod. proc. amm. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente aveva depositato la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, nel corso del giudizio, il ricorrente aveva dichiarato, con nota depositata in data 19 giugno 2026, di ritenere satisfattivo l’accesso così ottenuto, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e chiedendone la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio ha evidenziato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non può che prendersi atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, la quale ha espressamente manifestato la propria volontà di non proseguire nel giudizio.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, riconoscendo la sussistenza di giusti motivi, attesa la natura della controversia e la condotta processuale delle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.