Commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 1101 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo azionato sia passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di infruttuoso decorso, nomina commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere data attuazione mediante il riconoscimento degli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente scolastica, ha agito in forza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, depositata e resa pubblica il 12.03.2025, notificata all’Amministrazione e non impugnata nei termini di legge. La sentenza era divenuta così definitiva.
Non avendo ottenuto il pagamento di quanto riconosciuto dal titolo, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione mediante accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. La documentazione versata in atti ha confermato la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Su tali basi il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e completa esecuzione del titolo azionato. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che spetti alcunché, osservando che l’attività del commissario, nominato nella persona di un dirigente della stessa Amministrazione resistente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato, per analogia, la disposizione dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della c.d. legge Pinto, ritenendola applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una pluralità di precedenti conformi.
Il Tribunale ha altresì precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.
Infine, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha disposto a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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